Cassazione Civile, Ordinanza n. 20608/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con riprese a IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente contestava, per quanto ancora rilevante in cassazione, la ripresa relativa a euro 65.458 qualificata dall'Ufficio come sopravvenienza attiva: secondo la società si trattava invece di rettifiche di costi sostenuti in anni precedenti (2003, 2004 e 2005), da imputare per competenza agli esercizi anteriori al 2006 ai sensi dell'art. 109 TUIR. Denunciava inoltre omessa motivazione sul perché tali poste fossero state trattate come sopravvenienze attive e non come componenti di reddito imputabili agli anni di competenza. L'Agenzia, con ricorso incidentale, censurava la sentenza di appello per carenza motivazionale sulla deducibilità di alcuni costi (contributi per cambio insegna, prestazioni di terzi e compensi a una società) e sulla corretta imputazione temporale di una specifica sopravvenienza attiva di euro 3.243,76.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo fondati entrambi i motivi: il giudice d'appello aveva affermato in modo apodittico la tassazione nel 2006 della sopravvenienza attiva, senza spiegare il percorso logico-giuridico e senza verificare il momento in cui la posta passiva era divenuta giuridicamente certa. Ha accolto anche, limitatamente a un solo profilo, il ricorso incidentale dell'Agenzia, cioè sulla carenza di motivazione relativa alla sopravvenienza attiva di euro 3.243,76; ha invece ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di merito sulle questioni relative alla deducibilità dei costi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
le sopravvenienze attive, compreso il venir meno di un costo contabilizzato mediante storno di fattura o nota di credito, vanno tassate nell'esercizio in cui la posta attiva acquisisce certezza giuridica.
art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
il principio di competenza impone di imputare i componenti di reddito all'esercizio in cui si verifica il fatto di gestione che rende certa la loro esistenza o inesistenza, non al mero momento della registrazione contabile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato dalla contribuente per violazione e falsa applicazione delle norme tributarie sulla competenza e sulle sopravvenienze attive.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'erronea intitolazione del motivo non impedisce la sua riqualificazione se dal contenuto emerge chiaramente il vizio denunciato; qui il rilievo effettivo era l'inadeguatezza/insufficienza della motivazione.
richiamato per la memoria depositata dalla società nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Una sopravvenienza attiva, anche quando derivi dal venir meno di un costo rappresentato da storno di fattura o nota di credito, è imponibile nell'esercizio in cui la posta assume certezza giuridica, e non nel solo momento in cui viene contabilmente registrata.
- Ai fini del principio di competenza, rileva il fatto di gestione che determina la certezza della inesistenza della posta passiva o della esistenza della posta attiva, non la mera annotazione contabile.
- La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per qualificare una posta come sopravvenienza attiva e per individuarne l'esercizio di imputazione; una motivazione apodittica o tautologica è censurabile in cassazione.
- L'erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità quando dal suo contenuto sia chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio o una lettura alternativa dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
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