Cassazione Civile, Ordinanza n. 10687/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata su istanza del pubblico ministero, e dalla successiva revoca di tale pronuncia da parte della corte d'appello, che ha accolto il reclamo della società ritenendo non superate le soglie dimensionali di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. Il fallimento ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avrebbe considerato che la società non teneva le scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c. e quindi non aveva prodotto dati contabili attendibili sulla propria situazione patrimoniale; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l.fall., in relazione agli artt. 15 e 18 l.fall. e all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che, in mancanza di bilanci regolarmente approvati, spettasse all'imprenditore dimostrare il mancato superamento delle soglie di non fallibilità mediante dati contabili attendibili, pena la conferma del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che il fatto allegato come omesso esame era stato in realtà considerato dalla corte d'appello e, comunque, non era decisivo, perché non idoneo a travolgere con certezza le altre risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito. Quanto al secondo, ha ribadito i principi secondo cui, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il debitore ha l'onere di provare i fatti impeditivi della fallibilità con i bilanci o, in loro mancanza/inattendibilità, con documentazione alternativa idonea; tuttavia la valutazione di attendibilità di tali documenti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. In applicazione della definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato condannato a versare euro 2.500 alla Cassa delle ammende; nulla sulle spese per difetto di attività difensiva degli intimati; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove, né riguarda fatti non effettivamente decisivi rispetto alla ratio decidendi.
La dedotta violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste della censura giuridica, si contesta in realtà l'accertamento di fatto e la valutazione probatoria del giudice di merito.
L'assenza delle scritture contabili obbligatorie è un elemento che può rilevare nell'apprezzamento probatorio, ma non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso se il giudice di merito ha comunque valorizzato altre risultanze ritenute attendibili.
L'imprenditore può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento solo provando il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla norma.
I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono base documentale essenziale, ma non prova legale; in loro mancanza o se inattendibili, il debitore può e deve avvalersi di documenti alternativi idonei.
Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di fallibilità resta ancorata agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
La definizione accelerata del ricorso comporta, in caso di inammissibilità e assenza di costituzione della controparte, la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla fallibilità dell'imprenditore, l'onere di dimostrare i fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento grava sul debitore: se i bilanci mancano o sono inattendibili, egli deve produrre documentazione alternativa idonea a rappresentare storicamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
- I bilanci previsti dalla disciplina fallimentare sono una base documentale essenziale, ma non costituiscono prova legale: il giudice può valutarne attendibilità insieme ad altri documenti e può ritenere non assolto l'onere probatorio se il complesso istruttorio è insufficiente o incoerente.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito o quando, pur esistendo, non sia idoneo a scardinare con certezza la ratio decidendi fondata su altre risultanze probatorie.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito: la ponderazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti attendibili restano riservate al giudice di merito.
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