Cassazione Penale, Ordinanza n. 23073/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il delitto di falsità in atti, contestata nella forma di falsità materiale/uso di documento falso relativa a una tessera sanitaria. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo l'inoffensività del fatto: da un lato la pretesa grossolanità del falso, dall'altro la qualificazione della condotta come falso innocuo. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché riproduttivo di censure già formulate in appello, e comunque manifestamente infondato: la contraffazione non era percepibile immediatamente ed è stata accertata solo mediante rilievi della polizia वैज्ञानिकa; inoltre l'alterazione aveva inciso sulla funzione documentale della tessera, in quanto aveva alterato i dati contenuti nel microchip rimosso, sicché non ricorreva un falso innocuo.
Norme richiamate
Norme poste a base della condanna confermata in appello per il falso contestato; la Corte non ne rivede la sussistenza perché il ricorso è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ricorrano profili di colpa.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per legittimare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nel proporre un ricorso inammissibile.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata a sostegno del principio per cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione consente di ravvisare profili di colpa e applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia
"in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto"
Il falso è penalmente irrilevante solo se la falsificazione è del tutto ininfluente sul significato e sulla funzione documentale dell'atto, non in base al successivo uso del documento.
Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca
"il falso innocuo (o inutile o superfluo)" sussiste "quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto"
La verifica dell'innocuità va fatta sulla capacità della falsificazione di incidere sul significato comunicativo del documento nel suo contesto di formazione e uso.
Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino
Richiamata per ribadire che il falso non è innocuo quando l'infedele attestazione o alterazione esplica effetti sulla funzione documentale dell'atto.
Sez. 5, n. 25469 del 16/04/2009, Spagnoli
Richiamata a conferma del medesimo criterio sulla lesione della funzione documentale del documento falso.
Massime di principio
- Il ricorso è manifestamente infondato quando si limita a riproporre in modo generico censure già esaminate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La nozione di falso grossolano esclude la punibilità solo quando la contraffazione sia immediatamente percepibile; se l'alterazione emerge soltanto attraverso accertamenti tecnici, non può parlarsi di grossolanità idonea a escludere il reato.
- Il falso innocuo ricorre solo quando la falsificazione non incide sul significato comunicativo del documento né sulla sua funzione documentale; non è sufficiente allegare che l'atto falso sia stato usato in modo innocuo o che l'effetto lesivo sia mancato in concreto.
- Nel valutare l'inoffensività del falso occorre guardare alla struttura e alla funzione del documento, non all'impiego successivo che ne sia stato fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato anche alla somma in favore della Cassa delle ammende se la causa dell'inammissibilità denota colpa nell'impugnazione.
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