Cassazione Penale, Sentenza n. 8388/2022 del 11/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava la confisca dei beni disposta dal Tribunale di Trapani (provvedimento ablatorio del 20/10/2012), chiedendone la revoca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le censure principali erano: 1) la decisione era priva di un adeguato percorso argomentativo rispetto agli effetti dei decreti del Tribunale di Trapani che, nel 1991 e nel 2004, avevano respinto richieste di misure di prevenzione nei confronti di Mariano Saracino; i ricorrenti sostenevano che il compendio probatorio era sovrapponibile; 2) Caterina Sottile aveva cespiti economici autonomi derivanti da lasciti ereditari che avrebbero giustificato l'origine lecita delle risorse usate per l'acquisto dell'immobile confiscato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge e che il sindacato sulla motivazione sia possibile in sede di legittimità solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente, priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità. La Corte ha confermato che la Corte di appello di Palermo aveva correttamente ritenuto non sovrapponibile il compendio probatorio delle precedenti pronunce di prevenzione (1991 e 2004) a quello che aveva giustificato la confisca del 2012, fondato su emergenze processuali nuove e sopravvenute (fatti associativi e condotte estorsive tra il 2000 e il 2004). Quanto alla posizione economica di Sottile, la Cassazione ha ritenuto che l'asserito lascito ereditario non era adeguatamente documentato e risultava insufficiente a spiegare l'impiego di somme ben maggiori rispetto all'importo dichiarato, confermando la correttezza della valutazione di sproporzione reddituale fatta dal giudice di merito. Per questi motivi i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Regola la revoca della confisca di prevenzione. La revoca è ammessa solo se fondata su elementi di novità processuale o prove sopravvenute o precedenti ma non valutate nel giudizio che ha portato alla confisca, tali da determinare una revisione del compendio probatorio.
art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; questo limita il sindacato di legittimità soprattutto sul piano della motivazione, ammettendo il controllo solo quando la motivazione è inesistente o meramente apparente.
art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiama il regime di impugnabilità nel procedimento di prevenzione richiamando la limitazione del ricorso per cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c), cod. proc. pen.
Nel contesto del procedimento di prevenzione la Cassazione esclude il comune vizio di illogicità manifesta (lett. e) tra i vizi autonomamente deducibili, ammettendo invece la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente ai sensi della lett. c) quando la motivazione non soddisfa i requisiti minimi.
art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 e art. 7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423
Riferimenti normativi storici sulla confisca di prevenzione e sulla revoca ex tunc; la giurisprudenza ha riconosciuto che la confisca deliberata ai sensi della normativa antimafia è suscettibile di revoca quando affetta da invalidita genetica, sulla base delle regole sulla revoca delle misure di prevenzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; i difetti di motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- La revoca della confisca prevista dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 richiede elementi nuovi rispetto al giudizio che ha reso definitiva la confisca o prove preesistenti non valutate che siano idonee a determinare un nuovo giudizio sulla pericolosità e sull'origine dei beni.
- Non è sufficiente un richiamo generico a precedenti provvedimenti favorevoli: bisogna dimostrare, con documentazione e argomentazione, che il compendio probatorio è identico o che le nuove prove incidono concretamente sul giudizio di pericolosità alla base della confisca.
- Le affermazioni sui presunti fonti leciti delle risorse (es. lasciti ereditari) devono essere adeguatamente documentate e proporzionate all'ammontare dei beni contestati; importi non documentati o palesemente insufficienti non convinceranno il giudice.
- Il principio del ne bis in idem nel procedimento di prevenzione opera rebus sic stantibus: il giudicato non preclude la rivalutazione della pericolosità se emergono elementi non valutati che aggravino il giudizio complessivo.
- Per aumentare le probabilità di successo in istanze di revoca è consigliabile fornire prove nuove, documentazione dettagliata sull'origine dei fondi, e dimostrare con chiarezza che il materiale probatorio valutato nel provvedimento definitivo non includeva quelle emergenze processuali ora prospettate.
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