Cassazione Civile, Ordinanza n. 35017/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto la finanziaria chiedendo di accertare la nullità della clausola del contratto di finanziamento del 4 maggio 2009 per asserita usurarietà e/o per difformità del TAEG rispetto a quello indicato in contratto, invocando la legge n. 108/1996, gli artt. 1283 c.c., 120 T.U.B. e, in subordine, l'art. 117 T.U.B. per ottenere la ricalcolazione del costo del credito e l'espunzione di interessi ritenuti non dovuti. In appello la domanda era stata respinta. Con il ricorso per cassazione il debitore articolava sei motivi: 1) errata applicazione delle regole di calcolo del TAEG e del principio di attualizzazione delle spese; 2) falsa applicazione degli artt. 124, 125 e 117 T.U.B., oltre che della delibera CICR, delle istruzioni di Banca d'Italia e della direttiva 2005/29/CE, sostenendo che l'erronea indicazione del TAEG dovesse comportare nullità o applicazione del tasso sostitutivo; 3) erronea esclusione dal TAEG dei costi assicurativi, che il ricorrente assumeva obbligatori e collegati al finanziamento; 4) travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 120 T.U.B. e 1283-1284 c.c., deducendo anatocismo e capitalizzazione composta nel piano di ammortamento "alla francese"; 5) travisamento della prova e omessa ammissione di CTU; 6) censura sulle spese di lite, subordinata all'accoglimento dei precedenti motivi. In memoria chiedeva inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in tema di nullità di protezione e clausole vessatorie nei contratti di prestito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto, per i primi due motivi, consolidato l'orientamento secondo cui il TAEG/ISC è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e la sua erronea indicazione non determina nullità né sostituzione automatica del tasso ai sensi dell'art. 117 T.U.B.; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di una reale difformità tra TAEG dichiarato ed effettivamente applicato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mascherava una richiesta di riesame del fatto, essendo incensurabile in cassazione l'accertamento di merito sulla facoltatività della polizza assicurativa e quindi sulla sua non computabilità nel TAEG, salvo che la motivazione sia illogica o contraria ai criteri ermeneutici; la Corte ha richiamato il principio secondo cui i costi assicurativi vanno inclusi solo se collegati alla concessione del credito in modo necessario. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché prospettavano un travisamento della prova al di fuori dell'ambito consentito e chiedevano una nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito; è stata ritenuta, inoltre, non autonoma la doglianza sulla mancata CTU. Il sesto motivo è stato giudicato meramente ipotetico, poiché subordinava la censura sulle spese a un esito favorevole degli altri motivi. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per difetto di rilevanza, perché l'inammissibilità complessiva del ricorso lasciava intatta la ratio decidendi fondata sull'accertamento di fatto circa la mancanza di difformità del TAEG. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., oltre che della sanzione in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del giudizio e per la proposta di inammissibilità
utilizzato per confermare l'inammissibilità dei primi motivi in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato
non opera la nullità sostitutiva per la mera erronea indicazione del TAEG, perché questo non è un tasso o una condizione in senso tecnico suscettibile di sostituzione automatica
nel testo previgente imponeva l'indicazione del TAEG ma non prevedeva espressamente la nullità per l'erronea indicazione
ha introdotto una disciplina successiva non applicabile ratione temporis al contratto del 2009
rilevante ai fini della computabilità dei costi assicurativi nel TAEG solo se la polizza è collegata in modo necessario al credito
la loro violazione non può essere dedotta per ottenere un nuovo esame del merito e delle prove
richiamato dal ricorrente per sostenere l'anatocismo, ma la Corte ha escluso che il piano "alla francese" lo comporti di per sé
richiamato connessamente alla doglianza sull'anatocismo e sulla determinazione degli interessi
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativa e alla somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della decisione conforme alla proposta
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata esclusa per difetto di rilevanza della questione nel giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel contratto di finanziamento, il TAEG/ISC ha funzione informativa e sintetica del costo complessivo del credito: la sua errata o incompleta indicazione, di per sé, non integra nullità della clausola né determina la sostituzione automatica del tasso ai sensi dell'art. 117 T.U.B., salvo diversa previsione espressa della disciplina applicabile.
- L'eventuale inclusione di costi assicurativi nel TAEG dipende dal concreto accertamento del nesso di collegamento necessario tra polizza e concessione del credito; se la polizza è facoltativa o non condizionante l'erogazione, i relativi costi non vanno computati.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze di violazione di legge in richieste di rivalutazione del fatto o delle prove: l'accertamento del giudice di merito sulla natura dei costi, sulla facoltatività della polizza e sulla ricostruzione del contratto resta insindacabile se sorretto da motivazione logicamente coerente.
- La denuncia di travisamento della prova è ammissibile solo entro i limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità; non può essere usata per sollecitare un nuovo esame del compendio istruttorio o per censurare genericamente la valutazione delle risultanze processuali.
- Una censura sulle spese di lite che presupponga l'accoglimento di altri motivi e non attacchi direttamente la regolazione delle spese è meramente ipotetica e, se manca l'accoglimento dei motivi principali, è inammissibile per difetto di autonomia.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto quando la questione di diritto dell'Unione è priva di rilevanza rispetto alla ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata, specie se il ricorso è inammissibile per ragioni autonome.
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