Cassazione Penale, Sentenza n. 9929/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela, accertando che la rimessione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso determina l'estinzione del reato e impedisce l'accertamento di responsabilità in sede di legittimità. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali secondo la disciplina di legge (art. 340, comma 4, c.p.p.).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuntoli impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita per somme ricevute fiduciariamente su conto a lui intestato, confermando le statuizioni per i fatti posteriori al 4 ottobre 2015 e rivalutando la sanzione. Nel ricorso in Cassazione erano dedotti vizi di motivazione, violazioni di legge processuale per indeterminatezza dell'imputazione, mancato riconoscimento del difetto di dolo, illegittima utilizzazione di dichiarazioni del ricorrente in violazione del diritto al silenzio, valutazione unidirezionale delle prove e contestazione della data di consumazione del reato. Durante il processo di legittimità il difensore ha poi trasmesso verbale di rimessione di querela accettata dall'imputato, chiedendo annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Regola il contenuto dei motivi di ricorso in Cassazione; qui richiamato per la esposizione sintetica dei motivi presentati.
art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.
Norma che consente la censura per inosservanza delle norme sul procedimento; evocata in relazione alla presunta indeterminatezza dell'imputazione (con riferimento all'art. 552 c.p.p.).
Disposizione sulla citazione a giudizio e sul contenuto dell'imputazione; richiamata dalla difesa per contestare la mancanza di indicazione delle date degli atti contestati.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, c.p.p.
Permettono di denunciare violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi di motivazione; usate per contestare la valutazione del dolo, la valutazione delle prove e la misura della sanzione.
Stabilisce la disciplina delle spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione della querela: in mancanza di pattuizioni particolari, le spese seguono la normativa prevista; da qui la condanna dell'imputato al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 361/1998
Richiamata in relazione al principio sul diritto dell'imputato al silenzio; la difesa lamentava che la Corte aveva valorizzato dichiarazioni dell'imputato in violazione di tale principio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 179/1994
Richiamata come presidio della facoltà di difendersi anche fornendo dichiarazioni false; evocata dalla difesa per censurare l'uso delle dichiarazioni del ricorrente.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 e Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
Giurisprudenza di legittimità che afferma che la rimessione di querela accettata in pendenza del giudizio determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità purché il ricorso sia stato tempestivo; richiamata come precedente applicato nel caso.
Massime di principio
- La rimessione di querela accettata dall'imputato, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e impone alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza senza rinvio, impedendo l'accertamento sul merito.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni processuali quali l'inammissibilità del ricorso e deve essere dichiarata d'ufficio se il ricorso è tempestivamente proposto.
- La dichiarazione di estinzione non comporta automaticamente accordi sulle spese: in assenza di pattuizioni specifiche, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.).
- La rimessione di querela è efficace solo per i reati procedibili a querela di parte; occorre verificare la tipologia del reato perché per reati d'ufficio la remissione non produce estinzione.
- Se la remissione riguarda solo talune imputazioni, si può determinare l'annullamento parziale: il giudice di legittimità deve valutare l'estensione dell'effetto estintivo senza entrare nel merito delle questioni già sopravvenute.
- La remissione di querela accettata necessita della tempestività del ricorso e della formale accettazione: senza questi presupposti l'estinzione non potrà essere riconosciuta dalla Corte di Cassazione.
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