Sentenza del 28/06/2021 n. 6257 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione straordinaria illegittima in caso di sentenza di accoglimento anche non definitiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittima l'iscrizione dell'intera imposta nei ruoli straordinari nella parte corrispondente a quanto annullato dalla sentenza, anche se la sentenza non è passata in giudicato. Ne consegue che l'iscrizione deve essere limitata alle sole somme non annullate; se l'atto è stato annullato integralmente, l'iscrizione va cancellata e, se necessario, devono essere restituite somme indebitamente riscosse.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'atto impositivo; il giudice ha emesso una sentenza di accoglimento (anche non definitiva) che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo. Nonostante la sentenza favorevole, l'Amministrazione ha proceduto all'iscrizione dell'intera imposta nei ruoli straordinari per la riscossione coattiva. Si contesta che l'iscrizione includa somme già annullate dal giudice e quindi sia illegittima.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte)
La disciplina dell'iscrizione a ruolo è interpretata nel senso che non può essere utilizzata per esigere somme già annullate da una decisione giurisdizionale; l'ente riscossore deve conformare l'azione alle statuizioni del giudice.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (or. del processo tributario)
Il procedimento e gli effetti delle decisioni del giudice tributario implicano che una sentenza di accoglimento che annulla l'atto impositivo incida sui poteri esecutivi dell'Amministrazione anche prima del definitivo passaggio in giudicato, nella misura in cui annulla l'atto impugnato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Principi di tutela del contribuente e di buona amministrazione che rafforzano l'obbligo dell'Amministrazione di rispettare le decisioni giurisdizionali e di non procedere a misure esecutive su somme contestate e riconosciute come annullate.
Massime di principio
- Una sentenza di accoglimento che annulla in tutto o in parte un atto impositivo impedisce l'iscrizione nei ruoli delle somme annullate; l'illegittimità sussiste anche se la sentenza non è definitiva.
- L'Amministrazione deve adeguare i ruoli agli esiti giudiziari: cancellare o ridurre le somme oggetto di annullamento e non iscrivere in ruolo quanto già annullato dal giudice.
- Il contribuente che constata l'iscrizione illegittima può chiedere l'annullamento in autotutela del ruolo, proporre opposizione alla iscrizione e/o richiedere misure cautelari per ottenere la sospensione o la restituzione delle somme indebitamente riscosse.
- È fondamentale verificare il contenuto e l'estensione della sentenza (se annulla totalmente o parzialmente l'atto) per determinare la parte di ruolo che deve essere eventualmente cancellata.
- Anche in assenza di un giudicato definitivo, le decisioni di accoglimento producono effetti pratici che l'Amministrazione non può ignorare: la riscossione coattiva non può riguardare somme già annullate dal giudice.
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