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Sentenza

Sentenza del 28/06/2021 n. 3275 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Violazioni tributarie e Sanzioni - Regime forfetario - Esonero dall'obbligo di rilasciare scontrini fiscali - Obbligo di rendicontazione - Attività di controllo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione di violazioni tributarie con riferimento all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale e conseguente irrogazione di sanzioni; la motivazione dell'atto sanzionatorio si fondava sull'assenza di tali apparecchi

La decisione

il giudice ha ritenuto invalido l'atto di contestazione nella parte in cui si basa sull'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale, poiché il contribuente aderente al regime forfetario (art. 1, comma 54, lett. a) l. n. 190/2014) è esonerato dall'obbligo di rilasciare scontrini o ricevute fiscali. Tuttavia il contribuente resta obbligato alla rendicontazione dei ricavi (anche mediante documenti non tributari) per consentire l'attività di controllo dell'Amministrazione; pertanto la motivazione valida per sanzionare sarebbe la carente detenzione di registri o documenti idonei a rendicontare i corrispettivi ricevuti

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 54, lett. a)

    stabilisce il regime forfetario e l'esonero dall'obbligo di rilascio di scontrini o ricevute fiscali per i contribuenti che vi accedono; non elimina però l'obbligo di rendicontazione dei ricavi per finalità di controllo

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 24

    norma richiamata nella materia dei documenti fiscalmente rilevanti e delle modalità di registrazione/rendicontazione; nel contesto è interpretata come riferimento alle modalità di documentazione dei corrispettivi e agli obblighi documentali correlati all'imposta sul valore aggiunto

  • d.P.R. 26 settembre 1996, n. 696, artt. 1 e 2, comma 1, lett. u)

    disciplinano le sanzioni amministrative tributarie e le fattispecie sanzionatorie; nel caso interpretate nel senso che la sanzione per omissione di documentazione va riferita a obblighi effettivamente in capo al contribuente (es. mancata tenuta di registri o mancata conservazione di documenti idonei alla rendicontazione) e non all'assenza di strumenti quando il contribuente è esentato dal loro utilizzo

Massime di principio

  • L'adesione al regime forfetario esonera dall'obbligo di emissione di scontrini o ricevute fiscali, quindi un atto sanzionatorio che si fonda esclusivamente sull'omessa installazione di apparecchiature per scontrini è errato nei confronti di tali contribuenti.
  • L'Amministrazione può e deve comunque richiedere e valutare la rendicontazione dei ricavi: la carente detenzione di registri o di qualsiasi documento idoneo a dimostrare i corrispettivi può legittimare contestazioni e sanzioni.
  • Nelle attività di controllo l'organo accertatore deve individuare la norma violata corrispondente agli obblighi effettivi del contribuente; non è sufficiente contestare in modo formale la mancata installazione di dispositivi quando sussiste un'esenzione normativa.
  • Il contribuente in regime forfetario dovrebbe conservare documentazione (anche non tributaria) che permetta di rendicontare i ricavi per difendersi da eventuali contestazioni sull'effettiva sussistenza dei requisiti per il regime agevolato.
  • In sede di impugnazione è efficace censurare la motivazione dell'atto sanzionatorio se questa si basa su obblighi non applicabili al caso concreto; l'annullamento o l'invalidazione dell'atto è possibile quando manca il corretto riferimento all'obbligo violato.

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