Sentenza del 28/06/2021 n. 3269 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Contenzioso - Variazione della rendita catastale - Notificazione della variazione del classamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo della variazione della rendita catastale per annualità pregresse non ancora definite, sostenendo che la nuova rendita non poteva essere applicata retroattivamente in assenza di preventiva notificazione all'interessato
La decisione
La Corte ha affermato che la variazione della rendita catastale può essere utilizzata anche per annualità pregresse a condizione che la variazione sia stata previamente notificata all'interessato. In sede di contenzioso, l'amministrazione comunale può, se lo ritiene opportuno, estendere il contraddittorio all'Agenzia del territorio per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della nuova rendita (richiamate Cass. nn. 3160/2011, 4587/2020, 419/2021 e 5554/2019).
Norme richiamate
legge 342/2000, art. 74, comma 1
Norma posta a fondamento del regime IMU/Ici e della determinazione degli obblighi tributari; richiamata come riferimento normativo per il contesto normativo della materia catastale e tributaria
Cass. n. 3160/2011
Giurisprudenza che ha già affermato il principio secondo cui la variazione di rendita catastale può avere efficacia per annualità pregresse solo se previamente notificata al contribuente
Cass. n. 4587/2020
Conferma del principio della necessità della preventiva notificazione della variazione di rendita per l'applicazione retroattiva
Cass. n. 419/2021
Ulteriore conferma giurisprudenziale del requisito della notificazione preventiva per estendere gli effetti della nuova rendita a periodi anteriori
Cass. n. 5554/2019
Principio secondo cui, in fase di contenzioso, il Comune può estendere il contraddittorio all'Agenzia del territorio affinché quest'ultima dimostri l'avvenuta notificazione della variazione di rendita
Massime di principio
- La variazione della rendita catastale può produrre effetti anche per annualità pregresse, ma solo se la nuova rendita è stata previamente notificata all'interessato: senza notificazione la modifica non può essere utilizzata retroattivamente
- Spetta all'amministrazione che intende applicare la rendita aggiornata dimostrare l'avvenuta notificazione; in mancanza di prova il contribuente ha solide ragioni di opposizione
- In contenzioso il Comune può chiamare in causa l'Agenzia del territorio (oggi Agenzia delle Entrate - Catasto) per provare la regolare notificazione della variazione catastale; pertanto l'Amministrazione deve curare la documentazione delle notifiche
- Il contribuente dovrebbe verificare attentamente gli atti di notificazione e, in mancanza di prova valida, opporsi all'applicazione retroattiva della nuova rendita
- Per evitare contestazioni, l'Amministrazione pubblica ha interesse a conservare e produrre documentazione probatoria certa relativa alle notifiche (raccomandate, ricevute, annotazioni catastali), e valutare di coinvolgere formalmente l'ufficio catastale quando necessario
- In pratica, la disputa si risolve in base alla prova della notificazione: se è dimostrata, prevale l'amministrazione; se manca, prevale il contribuente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2021Sentenza del 28/06/2021 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 28 giu 2021Sentenza del 28/06/2021 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 giu 2021Sentenza del 28/06/2021 n. 521 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 28 giu 2021Sentenza del 28/06/2021 n. 767 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 28 giu 2021Sentenza del 28/06/2021 n. 3275 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 28 giu 2021Sentenza del 28/06/2021 n. 3281 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →