Sentenza del 28/06/2021 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente impugnava l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro relativo alla sentenza civile che aveva condannato Settezerosette s.r.l. e C.R. al pagamento di euro 4.787.950,39, deducendo in primo luogo il difetto di motivazione dell'avviso (mancata indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata, nonché mancata allegazione della sentenza), richiesta di annullamento/nullità dell'atto. In via subordinata si contestavano profili procedurali (presunta tardività o impropria valutazione di documenti prodotti) e, dall'Agenzia, si eccepiva la legittimità della liquidazione con applicazione della percentuale proporzionale del 3% e si sosteneva alternativamente che l'operazione avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta fissa per effetto di esenzione IVA o condizione sospensiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società M. P. & Figli s.p.a. La CTR ha ritenuto nullo l'avviso di liquidazione per carenza di motivazione: l'atto non indicava la base imponibile né l'aliquota applicata e non riportava né allegava il contenuto della sentenza oggetto di registrazione, elementi necessari per consentire la difesa del contribuente. La CTR ha inoltre ritenuto infondati i rilievi dell'Agenzia relativi alla presunta tardività di documenti e alla prevedibile tassazione a misura fissa; ha quindi respinto l'appello e compensato le spese di giudizio d'appello.
Norme richiamate
D.P.R. 26/04/1986 n. 131 (Testo unico imposta di registro), art. 54, comma 5
L'avviso di liquidazione deve contenere gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare; per gli avvisi relativi ad atti giudiziari è richiesto un minimo di motivazione e l'indicazione della base imponibile/aliquota per assicurare il diritto di difesa.
Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, art. 8, comma 1, lett. b)
art. 8, comma 1, lett. b)
Le sentenze che recano condanna al pagamento di somme sono soggette all'imposta proporzionale del 3%; tuttavia l'ufficio deve indicare nell'atto la norma richiamata e la base imponibile per rendere chiara la valutazione impositiva.
D.P.R. 131/1986, art. 40
Disciplina i casi di applicazione dell'imposta proporzionale o fissa in relazione all'IVA; la CTR ha ritenuto che le cessioni di partecipazioni esenti IVA rientrano nella fattispecie soggetta a tassa proporzionale e non a tassa fissa prevista per altre fattispecie.
D.P.R. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 4
Le cessioni di azioni sono esenti IVA; ciò non comporta automaticamente l'assoggettamento a imposta di registro in misura fissa, essendo applicabile l'imposta proporzionale per atti giudiziari che condannano al pagamento di somme.
D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 32, comma 1 e art. 58
art. 32, comma 1; art. 58
Le produzioni documentali devono essere effettuate alla costituzione o con le memorie e comunque entro venti giorni liberi antecedenti la trattazione; la CTR ha ritenuto infondato il rilievo di tardività dell'Ufficio nel caso, rilevando però che la sentenza era già in atti.
Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di allegare l'atto contestato mira a garantire la possibilità di esercitare pienamente la difesa; l'omissione integra vizio dell'atto impositivo.
D.P.R. 131/1986, art. 37; art. 22; art. 57; art. 69
art. 37, art. 22, art. 57, art. 69
Norme richiamate dall'Ufficio nella motivazione dell'avviso per spiegare presupposti e solidarietà dell'obbligazione; la CTR ha rilevato però che il solo richiamo normativo, senza indicazione della base imponibile e della tariffa applicata, non soddisfa il requisito motivazionale.
Giurisprudenza: Cass. ord. n. 4736/2021 e altre pronunce della Cassazione
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'avviso di liquidazione/accertamento che ometta di indicare base imponibile, aliquota o che si limiti a richiamare la sentenza senza allegarla è illegittimo per difetto di motivazione e che le integrazioni ex post in sede processuale non sanano l'atto.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione relativo a un atto giudiziario deve indicare chiaramente la base imponibile e l'aliquota applicata (o fornire la somma sulla quale è stata calcolata l'imposta) e allegare o descrivere il contenuto essenziale della sentenza; altrimenti è nullo per difetto di motivazione.
- L'Ufficio non può sanare a posteriori, mediante memorie o spiegazioni depositate nel processo, la carenza motivazionale originaria dell'avviso; la motivazione deve essere contenuta nell'atto impositivo sin dall'origine.
- Le cessioni di partecipazioni, essendo esenti IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/1972, non conducono automaticamente all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa: le sentenze che condannano al pagamento di somme sono soggette all'imposta proporzionale del 3% ex art. 8, lett. b) della Tariffa, salvo che specifiche fattispecie normative dispongano diversamente.
- Le produzioni documentali in procedimento tributario devono rispettare i termini previsti (costituzione o memorie e comunque entro 20 giorni liberi prima della udienza); tuttavia se il documento è già in atti in un precedente grado la sua utilizzazione è possibile.
- La prova di una presunta simulazione o dissimulazione (ad es. cessione di azienda mascherata da cessione di azioni) deve risultare dall'atto giudiziario o essere specificamente dedotta e provata: senza indicazioni nella motivazione dell'avviso l'Ufficio non può assumere tali ricostruzioni come presupposto per alterare la tariffazione.
- In caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria in appello la CTR può compensare le spese tra le parti; la decisione favorevole al contribuente conferma il principio della rigorosa esigenza motivazionale negli atti impositivi.
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