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Sentenza

Sentenza del 28/06/2021 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Acquiescenza del contribuente - Motivazione dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava estratti di ruolo e cartelle esattoriali, deducendo: mancata notifica delle cartelle presupposte; intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale dei crediti in assenza di atti interruttivi validi; errori nei calcoli degli interessi; illegittimità dei ruoli per mancata sottoscrizione da soggetto con poteri e per assenza della data di consegna; illegittimità delle sanzioni applicate.

La decisione

La CTP di Potenza aveva rigettato il ricorso; la CTR di Potenza ha confermato ritenendo infondato l'appello. Motivazioni principali: i crediti tributari sono soggetti, di regola, a prescrizione decennale e la tesi della prescrizione quinquennale non è applicabile nel caso concreto; le istanze di rateazione presentate dal contribuente costituiscono riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompono la prescrizione e risultano incompatibili con l'allegazione di mancata notifica delle cartelle; i rilievi sugli interessi sono infondati perché i calcoli sono conformi ai decreti ministeriali applicativi dell'art. 30 DPR 602/1973 e la cartella è congruamente motivata anche mediante rinvio alla dichiarazione per il calcolo degli interessi; le sanzioni sono adeguatamente richiamate con riferimento alla norma che ne prevede criteri e tipologia. L'appello è rigettato; spese compensate per il grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 2944 cod. civ.

    La richiesta di rateazione integra un riconoscimento del debito che, ai sensi di tale norma, interrompe la prescrizione.

  • art. 2953 cod. civ.

    Richiamato in relazione al principio secondo cui la decadenza dall'impugnazione non comporta per converso la conversione automatica del termine di prescrizione breve in quello ordinario.

  • art. 30 DPR 602/1973

    Riferimento normativo per il calcolo degli interessi applicati nelle cartelle e per i decreti ministeriali che ne disciplinano l'attuazione.

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    Utilizzato per spiegare che, quando l'imposta è liquidata sulla base degli elementi della dichiarazione, il calcolo degli interessi è una mera operazione matematica e la cartella è congruamente motivata con il rinvio alla dichiarazione.

  • art. 20 DPR 602/1973

    Richiamato come criterio di liquidazione predeterminato che rende i calcoli degli interessi e delle somme dovute operazioni meccaniche in presenza dei dati di dichiarazione.

  • D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5

    Norma richiamata nella giurisprudenza che riguarda il termine per proporre opposizione a cartella e la sua efficacia di decadenza dall'impugnazione.

  • L. n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10

    Citata in riferimento alla disciplina speciale che prevede, per alcuni crediti, termini di prescrizione più brevi (quinquennali) rispetto al termine ordinario decennale.

  • Cass. civ., sent. n. 23397/2016

    La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito senza determinare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.

    Principio secondo cui la notifica della cartella e la decadenza dall'impugnazione non trasformano automaticamente una prescrizione quinquennale originaria in prescrizione decennale.

  • Cass. civ., sent. n. 26013/2015

    Giurisprudenza che conferma l'interruzione della prescrizione a seguito di richieste di rateazione e riconoscimenti del debito, con analogia applicata alla materia tributaria.

  • Cass. civ., sent. n. 27672/2020

    Giurisprudenza che sottolinea l'incompatibilità tra la richiesta di rateazione (riconoscimento del debito) e la contestazione della mancata notifica delle cartelle.

  • Cass. civ., sez. VI, sent. n. 4376/2017

    Affermata la validità della cartella di pagamento anche in assenza del calcolo dettagliato degli interessi nella cartella stessa, ove questi siano disciplinati da norme o decreti applicativi.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. n. 6812/2019

    Conferma che il rinvio alla dichiarazione e alla normativa di riferimento può rendere congruamente motivata la cartella rispetto al calcolo degli interessi e delle sanzioni.

Massime di principio

  • La presentazione di istanze di rateazione integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione: chi chiede dilazione rischia di precludersi la tesi della prescrizione maturata.
  • La richiesta di rateazione è incompatibile con l'affermazione di non aver ricevuto la notifica delle cartelle: il comportamento di riconoscimento rende infondata l'eccezione di mancata notifica.
  • I crediti tributari sono, di regola, soggetti a prescrizione decennale: la qualificazione del termine quinquennale richiede una specifica previsione di legge e non è automaticamente estesa dalla notifica della cartella.
  • La cartella di pagamento è congruamente motivata quanto al calcolo degli interessi se rinvia ai decreti ministeriali o alla dichiarazione da cui deriva il debito, poiché taluni calcoli sono mera operazione matematica predeterminata dalla normativa.
  • Per le sanzioni è sufficiente il richiamo alla norma che ne prevede la tipologia e i criteri di calcolo quando da tale riferimento sia possibile desumerli.
  • In sede di impugnazione è essenziale formulare critiche specifiche e puntuali alla ratio decidendi di primo grado: il mero rinvio a quanto già dedotto in primo grado può rendere il motivo inammissibile.
  • Se si intende valorizzare la mancata notifica o la prescrizione come difesa, evitare atti o comportamenti (es. istanze di rateazione) che possano essere qualificati come riconoscimento del debito e quindi interrompere la prescrizione.

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