Sentenza del 28/06/2021 n. 158 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Acquiescenza del contribuente - Motivazione dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava estratti di ruolo e cartelle esattoriali, deducendo: mancata notifica delle cartelle presupposte; intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale dei crediti in assenza di atti interruttivi validi; errori nei calcoli degli interessi; illegittimità dei ruoli per mancata sottoscrizione da soggetto con poteri e per assenza della data di consegna; illegittimità delle sanzioni applicate.
La decisione
La CTP di Potenza aveva rigettato il ricorso; la CTR di Potenza ha confermato ritenendo infondato l'appello. Motivazioni principali: i crediti tributari sono soggetti, di regola, a prescrizione decennale e la tesi della prescrizione quinquennale non è applicabile nel caso concreto; le istanze di rateazione presentate dal contribuente costituiscono riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompono la prescrizione e risultano incompatibili con l'allegazione di mancata notifica delle cartelle; i rilievi sugli interessi sono infondati perché i calcoli sono conformi ai decreti ministeriali applicativi dell'art. 30 DPR 602/1973 e la cartella è congruamente motivata anche mediante rinvio alla dichiarazione per il calcolo degli interessi; le sanzioni sono adeguatamente richiamate con riferimento alla norma che ne prevede criteri e tipologia. L'appello è rigettato; spese compensate per il grado di appello.
Norme richiamate
art. 2944 cod. civ.
La richiesta di rateazione integra un riconoscimento del debito che, ai sensi di tale norma, interrompe la prescrizione.
art. 2953 cod. civ.
Richiamato in relazione al principio secondo cui la decadenza dall'impugnazione non comporta per converso la conversione automatica del termine di prescrizione breve in quello ordinario.
art. 30 DPR 602/1973
Riferimento normativo per il calcolo degli interessi applicati nelle cartelle e per i decreti ministeriali che ne disciplinano l'attuazione.
art. 36-bis DPR 600/1973
Utilizzato per spiegare che, quando l'imposta è liquidata sulla base degli elementi della dichiarazione, il calcolo degli interessi è una mera operazione matematica e la cartella è congruamente motivata con il rinvio alla dichiarazione.
art. 20 DPR 602/1973
Richiamato come criterio di liquidazione predeterminato che rende i calcoli degli interessi e delle somme dovute operazioni meccaniche in presenza dei dati di dichiarazione.
D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5
Norma richiamata nella giurisprudenza che riguarda il termine per proporre opposizione a cartella e la sua efficacia di decadenza dall'impugnazione.
L. n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10
Citata in riferimento alla disciplina speciale che prevede, per alcuni crediti, termini di prescrizione più brevi (quinquennali) rispetto al termine ordinario decennale.
Cass. civ., sent. n. 23397/2016
La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito senza determinare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.
Principio secondo cui la notifica della cartella e la decadenza dall'impugnazione non trasformano automaticamente una prescrizione quinquennale originaria in prescrizione decennale.
Cass. civ., sent. n. 26013/2015
Giurisprudenza che conferma l'interruzione della prescrizione a seguito di richieste di rateazione e riconoscimenti del debito, con analogia applicata alla materia tributaria.
Cass. civ., sent. n. 27672/2020
Giurisprudenza che sottolinea l'incompatibilità tra la richiesta di rateazione (riconoscimento del debito) e la contestazione della mancata notifica delle cartelle.
Cass. civ., sez. VI, sent. n. 4376/2017
Affermata la validità della cartella di pagamento anche in assenza del calcolo dettagliato degli interessi nella cartella stessa, ove questi siano disciplinati da norme o decreti applicativi.
Cass. civ., sez. trib., sent. n. 6812/2019
Conferma che il rinvio alla dichiarazione e alla normativa di riferimento può rendere congruamente motivata la cartella rispetto al calcolo degli interessi e delle sanzioni.
Massime di principio
- La presentazione di istanze di rateazione integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 c.c., interrompe la prescrizione: chi chiede dilazione rischia di precludersi la tesi della prescrizione maturata.
- La richiesta di rateazione è incompatibile con l'affermazione di non aver ricevuto la notifica delle cartelle: il comportamento di riconoscimento rende infondata l'eccezione di mancata notifica.
- I crediti tributari sono, di regola, soggetti a prescrizione decennale: la qualificazione del termine quinquennale richiede una specifica previsione di legge e non è automaticamente estesa dalla notifica della cartella.
- La cartella di pagamento è congruamente motivata quanto al calcolo degli interessi se rinvia ai decreti ministeriali o alla dichiarazione da cui deriva il debito, poiché taluni calcoli sono mera operazione matematica predeterminata dalla normativa.
- Per le sanzioni è sufficiente il richiamo alla norma che ne prevede la tipologia e i criteri di calcolo quando da tale riferimento sia possibile desumerli.
- In sede di impugnazione è essenziale formulare critiche specifiche e puntuali alla ratio decidendi di primo grado: il mero rinvio a quanto già dedotto in primo grado può rendere il motivo inammissibile.
- Se si intende valorizzare la mancata notifica o la prescrizione come difesa, evitare atti o comportamenti (es. istanze di rateazione) che possano essere qualificati come riconoscimento del debito e quindi interrompere la prescrizione.
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