Cassazione Civile, Ordinanza n. 22034/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto all’operatore estero, quale coobbligato solidale con un centro di trasmissione dati operante in Italia, il pagamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’annualità 2010, oltre sanzioni e interessi. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi: 1) che la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 avrebbe reso inapplicabili l’art. 3 d.lgs. 504/1998 e l’art. 1, comma 66, L. 220/2010 anche nei suoi confronti, con riferimento alle annualità anteriori al 2011, e che l’imposta non potesse essere richiesti al bookmaker; 2) che la disciplina introdotta dalla L. 220/2010 sarebbe diretta solo a reprimere il gioco illecito, mentre nel caso concreto vi sarebbe un’attività lecita o comunque un operatore già 'sanato' dalla giurisprudenza, con conseguente insussistenza dei presupposti applicativi della norma; 3) che la normativa interna, così interpretata, violerebbe gli artt. 56 ss. TFUE e i principi di non discriminazione e parità di trattamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La società ha inoltre chiesto una nuova rimessione alla Corte costituzionale, ritenendo erronea l’interpretazione della sentenza n. 27/2018. La Cassazione ha ritenuto tutte le questioni manifestamente infondate e ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, per le annualità anteriori al 2011, la declaratoria di illegittimità costituzionale opera solo rispetto alle ricevitorie/CTD operanti per conto di soggetti privi di concessione, mentre la soggettività passiva dell’imposta permane in capo ai bookmaker; ha inoltre affermato che la distinzione tra attività lecita e illecita è irrilevante ai fini dell’assoggettamento al tributo e che la disciplina interna è compatibile con l’art. 56 TFUE secondo la Corte di giustizia UE. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto in limine il ricorso dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che le censure riproponevano questioni già decise in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE. In particolare, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva confermato la debenza dell’imposta unica per l’annualità 2010 in capo al bookmaker estero in solido con il CTD, escludendo che la sentenza costituzionale n. 27/2018 e la disciplina unionale imponessero una soluzione diversa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a una ulteriore somma pari al 50% delle spese legali ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al versamento di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
Per le annualità anteriori al 2011 la norma, nel combinato con la disciplina successiva e con la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, mantiene ferma la soggettività passiva dei bookmaker; la declaratoria di illegittimità riguarda solo la parte in cui assoggetta all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
La disposizione è richiamata come espressione della ratio pubblicistica della riforma, orientata al contrasto del gioco non lecito, alla tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico e al recupero di base imponibile e gettito.
art. 1, comma 66, lettera b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
art. 1, comma 66, lettera b)
In combinazione con l’art. 3 d.lgs. 504/1998, disciplina l’assoggettamento all’imposta dei centri di trasmissione dati e dei soggetti esteri mandanti, senza che ciò sia incompatibile con il diritto unionale.
art. 53 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale evocato dalla ricorrente; la Corte, tuttavia, esclude che la disciplina applicata al bookmaker per il 2010 violi il principio di capacità contributiva, richiamando la sentenza costituzionale n. 27/2018 nei limiti sopra indicati.
art. 56 TFUE
La normativa italiana sull’imposta unica sulle scommesse non è ritenuta ostativa alla libera prestazione dei servizi; la Corte richiama la decisione CGUE C-788/18 che ne ha affermato la compatibilità.
art. 57 TFUE
artt. 56, 57 e 52 del TFUE
Evocato dalla ricorrente nella richiesta di rinvio pregiudiziale; la Corte non ravvisa i presupposti per un nuovo rinvio, ritenendo la questione già risolta.
art. 52 TFUE
artt. 56, 57 e 52 del TFUE
Evocato nel motivo unionale; la Corte lo menziona solo nel contesto della richiesta di rinvio, rigettata perché irrituale e infondata.
art. 267 TFUE
art. 267, terzo comma, TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è ritenuta irrituale e infondata perché volta a sollecitare una rimeditazione di principi già chiariti dalla Corte di giustizia.
art. 380 bis cod. proc. civ.
È la base del procedimento accelerato e della definizione camerale; la Corte conferma la proposta di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Richiamato nel quadro del rito camerale di cassazione post riforma, in collegamento con la disciplina transitoria e con il rapporto regola-eccezione delineato dalle Sezioni Unite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il paradigma formalmente invocato per le censure di violazione di legge; la Corte ne esclude la fondatezza perché le questioni sono già decise in senso conforme.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Costituisce il filtro decisivo per dichiarare inammissibile il ricorso, poiché la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza consolidata.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma pari al 50% delle spese legali, in ragione della proposizione di un ricorso infondato alla luce di indirizzi consolidati.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Richiamato dalle Sezioni Unite in ordine alla regola della definizione camerale dei ricorsi e alla nozione di particolare rilevanza della questione di diritto.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
Menziato per il regime di applicazione temporale della riforma del giudizio di cassazione ai giudizi iscritti dopo il 1 gennaio 2023.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria deve essere letta nei limiti oggettivi e soggettivi del decisum: non può essere estesa oltre il perimetro espressamente individuato dalla Corte costituzionale.
- Nel sistema dell’imposta unica sulle scommesse, per le annualità anteriori al 2011 la responsabilità tributaria resta in capo ai bookmaker, mentre l’illegittimità costituzionale colpisce solo l’assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, ove l’imposta non fosse traslabile.
- La distinzione tra attività di gioco lecita e illecita, o tra irrilevanza penale e rilevanza fiscale, non incide automaticamente sulla soggettività passiva del tributo quando la norma fiscale prevede un autonomo criterio di imputazione dell’imposta.
- La normativa nazionale sull’imposta delle scommesse, come interpretata dalla giurisprudenza unionale, non viola di per sé la libertà di prestazione dei servizi se persegue obiettivi legittimi di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto all’evasione, e se la disciplina rispetta il principio di proporzionalità.
- Non è ammissibile in cassazione una richiesta di rinvio pregiudiziale o di nuova rimessione alla Corte costituzionale che si risolva nella mera sollecitazione a una revisione di principi già consolidati, senza una specifica e nuova questione interpretativa o di legittimità.
- Ai fini dell’art. 360-bis c.p.c., il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata di legittimità, costituzionale ed եվropea sulla medesima questione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →