Cassazione Penale, Ordinanza n. 20810/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva applicato, nel giudizio di bilanciamento ex art. 69, quarto comma, c.p., una soluzione di equivalenza tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità della rapina e due aggravanti, una delle quali la recidiva reiterata. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la mancata prevalenza dell'attenuante e, in sostanza, la valutazione effettuata dal giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il giudizio di bilanciamento ex art. 69, quarto comma, c.p. è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta e sia sorretto da motivazione sufficiente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato valorizzando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di resipiscenza, anche per la mancanza di interventi risarcitori. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito; la scelta di equivalenza è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o illogicità manifesta o sorretta da motivazione insufficiente.
Richiamato quale aggravante della recidiva reiterata applicata nel caso concreto.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il fatto concreto riguarda una rapina, per la quale la Corte territoriale aveva riconosciuto la circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in cassazione.
- La motivazione che giustifica la scelta di equivalenza tra circostanze è sufficiente quando dia conto, anche in modo sintetico, delle ragioni di adeguatezza della pena in concreto.
- La censura di violazione di legge o di vizio di motivazione sul bilanciamento è inammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito senza evidenziare illogicità manifesta o arbitrio.
- Per escludere la prevalenza di un'attenuante rispetto ad aggravanti è valorizzabile la gravità del fatto, l'intensità del dolo e l'assenza di elementi sintomatici di resipiscenza, come il mancato risarcimento del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →