Cassazione Penale, Sentenza n. 39735/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per il reato continuato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), articolando tre motivi principali: 1) censura la tempestività e la validità della querela della 3M s.a.s., sostenendo che i soci erano a conoscenza dei prelievi già dal marzo 2016 e che documenti (lettere e invito alla mediazione del 28/06/2016) non sarebbero stati acquisiti, e contesta la responsabilità per le condotte indicate ai numeri 4) e 5); 2) deduce l'invalidità della querela del condominio "Residence Due Riviere" per mancanza di unanimità assembleare e per incompetenza della delibera assembleare a proporre querela penale, e contesta la punibilità per i fatti numeri 6) e 7), sostenendo inoltre l'assenza del dolo in ragione di una prassi consolidata che giustificherebbe i prelievi per pagamento stipendi; 3) lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), invocando l'incensuratezza e il comportamento collaborativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla tempestività e validità delle querele, confermando la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la 3M s.a.s. ha avuto piena contezza dei fatti solo dopo la notifica dell'atto di citazione del condominio "Il Pascià" e che la querela è stata tempestivamente reiterata in applicazione della disciplina transitoria della L. 36/2018. Ha altresì ritenuto infondata la doglianza sull'invalidità della querela condominiale, richiamando il principio che il singolo condomino può proporre querela anche in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore. Le doglianze sulla valutazione probatoria e sull'insussistenza del dolo sono state ritenute aspecifiche o improprie per il sindacato di legittimità, attesa la conformità e la logica delle decisioni di merito che hanno evidenziato anche la formazione di falsi documenti e la pluralità delle condotte appropriative. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato giudicato aspecifico: la Corte ha ritenuto congruo il diniego motivato sulla gravità e sulla pluralità delle condotte nonché sull'abuso della fiducia dei condomini. Conseguentemente è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistente il dolo richiesto dall'art. 646 cod. pen. sulla base della pluralità di condotte appropriative e della produzione di falsi documenti volti a giustificare i prelievi indebiti
Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando la gravità e la ripetitività delle condotte; non è necessario prendere in esame tutte le circostanze favorevoli, basta argomentare sui fatti ritenuti decisivi
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, art. 12, comma 2
disciplina transitoria in materia di avviso alla persona offesa per l'esercizio del diritto di querela
La norma transitoria consente alla persona offesa, anche se aveva manifestato volontà oltre i termini previsti dall'art. 124 cod. pen., di reiterare o formalizzare la querela a seguito dell'avviso disposto per i procedimenti pendenti
Il termine ordinario per proporre querela può essere rilevante per la tempestività, ma l'applicazione della disciplina transitoria (d.lgs. 36/2018) può incidere sulla valutazione della tempestività in procedimenti pendenti
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, alla somma a favore della cassa delle ammende, come qui quantificata in euro 3.000
Massime di principio
- La tempestività della querela va valutata in base al momento in cui la persona offesa ha avuto piena contezza delle condotte delittuose; elementi antecedenti di conoscenza apparente possono non essere determinanti se non dimostrano consapevolezza compiuta
- La disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 può consentire la reiterazione o formalizzazione della querela in procedimenti pendenti e incidere sulla valutazione della tempestività rispetto ai termini ordinari
- Un singolo condomino è legittimato a proporre querela per reati in danno del patrimonio comune; non è sempre richiesta una preventiva unanime manifestazione assembleare per la validità della querela penale
- In Cassazione è assai limitato il sindacato sulla valutazione del fatto e delle prove: le critiche che richiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili se la motivazione di merito è coerente e razionale
- Per il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche il giudice di merito può concentrarsi sugli elementi ritenuti decisivi (es. gravità, pluralità delle condotte, abuso di fiducia) e non è tenuto a dissertare su ogni circostanza favorevole dedotta dalla difesa
- La produzione di documentazione falsa o manipolata, se accertata, è elemento forte per dimostrare il dolo nell'appropriazione indebita
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