Cassazione Civile, Ordinanza n. 23811/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione di un terreno di circa 18.847 mq acquisito nell'ambito della normativa emergenziale per il sisma dell'Emilia-Romagna del 2012, perché localizzato per la realizzazione di moduli abitativi temporanei. La società proprietaria aveva contestato la stima amministrativa sostenendo che il fondo dovesse essere considerato edificabile in ragione della variante urbanistica derivante dal provvedimento di localizzazione e che l'indennità dovesse essere calcolata con riferimento alla destinazione urbanistica vigente alla data del decreto di esproprio, non già alla situazione anteriore al sisma. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la localizzazione costituisse vincolo espropriativo e non conformativo, che la normativa emergenziale imponesse di riferirsi alla data dell'evento sismico e che comunque si trattasse di edificabilità solo temporanea per moduli abitativi, non assimilabile a suolo edificabile in senso proprio. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. per motivazione incomprensibile e contraddittoria sulla edificabilità del terreno; 2) violazione dell'art. 37 d.P.R. 327/2001, dell'art. 10 d.l. 83/2012 e degli artt. 42 e 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, per avere la Corte d'appello fatto riferimento alla disciplina urbanistica anteriore alla dichiarazione di pubblica utilità invece che alla data del decreto di esproprio; 3) ulteriore violazione delle stesse norme per avere escluso l'edificabilità legale per la sola temporaneità dell'utilizzo del terreno. La ricorrente ha inoltre censurato la mancata tutela del diritto a un'indennità commisurata alla destinazione urbanistica vigente al momento del decreto ablatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente, osservando che la Corte territoriale aveva reso una motivazione comprensibile e conforme al minimo costituzionale e che la normativa emergenziale del sisma deroga legittimamente alla regola generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, imponendo di valutare il bene con riferimento alla data dell'evento sismico e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Ha inoltre escluso il contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost. e con l'art. 1 Prot. add. CEDU, ritenendo ragionevole la sterilizzazione degli incrementi di valore dipendenti dall'evento catastrofico e dalla successiva localizzazione delle opere. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito perché relativo a una motivazione subordinata della Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attivazione degli obblighi conseguenti al contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla motivazione è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta intellegibile e conforme al parametro del minimo costituzionale.
Le doglianze sono state veicolate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte le ha ritenute infondate nel merito.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte ha privilegiato la disciplina speciale emergenziale e il criterio generale di valutazione del bene al netto del vincolo espropriativo.
La disposizione speciale è stata interpretata come norma emergenziale che attribuisce alle localizzazioni efficacia di variante e di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ma impone di riferire la stima alla data del sisma e alle destinazioni urbanistiche antecedenti.
È stato richiamato come regola generale sulla determinazione dell'indennità; la Corte ha affermato che la disciplina speciale del sisma deroga a tale regola quanto al momento di riferimento della valutazione.
art. 42 Cost.
Non è stato ravvisato alcun vulnus al diritto di proprietà, perché l'indennità resta correlata al valore effettivo del bene e non assume carattere irrisorio o simbolico.
art. 117 Cost.
È stato esaminato come parametro interposto rispetto all'art. 1 Prot. add. CEDU, ma la Corte ha escluso il contrasto costituzionale.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La Corte ha ritenuto compatibile con la CEDU una disciplina che, in presenza di evento catastrofico, sterilizzi gli incrementi di valore conseguenti alla stessa scelta pubblica di localizzare l'opera e assicuri comunque un serio ristoro.
Richiamato in chiave comparativa: la normativa emergenziale per il sisma riproduce un meccanismo analogo di valutazione riferita alla data dell'evento sismico per evitare incrementi di valore collegati al disastro.
Massime di principio
- Nelle espropriazioni disposte in attuazione di una normativa emergenziale per eventi calamitosi, il legislatore può derogare alla regola generale sul momento di riferimento della stima e imporre che il valore del bene sia rapportato alla data dell'evento che ha generato il bisogno pubblico.
- La localizzazione di un'opera in deroga agli strumenti urbanistici, quando sia funzionale all'espropriazione di beni determinati per un intervento pubblico, integra un vincolo espropriativo e non conformativo; di conseguenza non può essere valorizzata nella determinazione dell'indennità come se avesse inciso stabilmente sulla potenzialità edificatoria del fondo.
- La distinzione tra vincolo conformativo e vincolo ablatorio dipende dalla funzione concreta dell'atto pianificatorio, non dalla sola forma o dal tipo di strumento urbanistico utilizzato.
- In presenza di un evento catastrofico che incide in modo eccezionale sul mercato fondiario, è ragionevole escludere che l'indennità tenga conto degli incrementi di valore generati proprio dalla prospettiva dell'esproprio o dalla gestione pubblica dell'emergenza, purché il ristoro resti serio e correlato al valore effettivo del bene.
- In cassazione, la censura sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non è sufficiente opporre una diversa lettura del fatto o della consulenza tecnica se la decisione impugnata espone in modo comprensibile la ratio seguita.
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