Cassazione Civile, Ordinanza n. 16089/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Non provvede sulle spese perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (intimato)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a precetto proposta innanzi al Tribunale, poi rigettata. L'opponente ha impugnato la decisione in appello, ma la Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per due ragioni autonome: perché l'appello risultava indirizzato contro un soggetto diverso da quello contro cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado, e per aspecificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi, ritenendo il ricorso esso stesso inammissibile per estrema confusione e incomprensibilità: manca l'esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366 n. 3 c.p.c., manca una chiara sintesi del contenuto della sentenza impugnata, mancano censure ragionate e, inoltre, non è trascritto né riassunto il contenuto dell'atto d'appello asseritamente inammissibile, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. La Corte rileva anche che il ricorso omette circostanze rilevanti e contiene riferimenti ridondanti e non esplicati, risultando incoerente nei contenuti e oscuro nella forma.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara dei fatti salienti del giudizio; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Quando si censura una decisione che ha dichiarato inammissibile un appello, il ricorrente deve trascrivere o almeno riassumere il contenuto dell'atto d'appello; la mancata indicazione impedisce il controllo di legittimità.
La Corte d'appello aveva ritenuto l'appello inammissibile per aspecificità; tale statuizione costituisce il presupposto processuale della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti di causa è assente o talmente confusa da impedire la comprensione della vicenda processuale e delle censure proposte.
- L'atto di ricorso deve consentire alla Corte di cogliere con immediatezza i fatti rilevanti, il contenuto della decisione impugnata e le specifiche ragioni di doglianza; chiarezza e coerenza espositiva sono presupposti minimi di ammissibilità.
- Chi impugna in cassazione una pronuncia che ha dichiarato inammissibile l'appello per aspecificità deve riportare il contenuto dell'atto di appello, perché senza tale indicazione il sindacato di legittimità non è possibile.
- La mancanza di una narrazione ordinata dei fatti, l'omissione delle circostanze decisive e l'inserimento di riferimenti irrilevanti o non spiegati possono determinare l'inammissibilità del ricorso per inintelligibilità complessiva.
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