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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48679/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per omicidio aggravato (premeditazione, motivi abietti, finalità di agevolazione mafiosa). Basco contesta la qualificazione del movente e la sussistenza della premeditazione, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione. Corvino contesta il diniego delle attenuanti generiche (sostenendo che la confessione indichi resipiscenza) e la determinazione della pena in relazione alla continuazione e al calcolo della pena base.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato la ricostruzione di merito fondata sulle dichiarazioni del collaboratore D'Alessandro e sulle dichiarazioni indirette, ritenendo provata la premeditazione e la finalità di agevolazione mafiosa; ha escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione della particolare gravità del fatto e dell'uso strumentale della confessione (acquisita dopo consistenti prove). Per Corvino è stata riconosciuta la continuazione con precedenti reati; la pena complessiva resta di 30 anni di reclusione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La confessione è un elemento incidente ma non automaticamente decisivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche; deve essere valutata nel quadro complessivo e ancorata agli indicatori dell'art. 133 codice penale

  • art. 133 cod. pen.

    Le attenuanti generiche vanno ancorate alle categorie di 'gravità del reato' e 'capacità a delinquere'; la condotta successiva al reato può incidere sulla capacità a delinquere solo se indica una reale discontinuità (resipiscenza)

  • decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.1944

    Fonte storica dell'istituto delle attenuanti atipiche; sottolineata la necessità di un substrato cognitivo e motivazione per applicarle

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato quanto ai reati collegati e al contesto mafioso che ha giustificato la qualificazione della finalità di agevolazione mafiosa

  • art. 513-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione ai fatti già giudicati con cui è stata valutata la continuazione (posizione di Corvino)

  • artt. 438 ss. e 444 ss. c.p.p.

    Citate come esempi di istituti processuali che mitigano la pena in cambio di scelte di semplificazione (confronto con la confessione quale fattore non automatico di attenuazione)

  • Corte Cost., sent. n. 183 del 2011

    Richiamata per ribadire la libertà del giudice di valorizzare la condotta successiva al reato come indice di discontinuità, purché valutata concretamente e non in modo automatico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la comminazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La confessione non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: occorre valutare se sia indicativa di reale resipiscenza o solo strumentale alla semplificazione probatoria
  • Le attenuanti generiche devono essere giustificate con riferimento agli indicatori dell'art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere): il giudice deve ancorare la misura alla documentazione processuale e motivare la scelta
  • La premeditazione e la finalità di agevolazione mafiosa possono essere desunte da elementi concreti di pianificazione (appostamenti, divisione dei compiti, uso di armi, contesto organizzativo) e non richiedono altra forma di prova se il quadro probatorio è congruo
  • Le doglianze che riargomentano i fatti già valutati in merito senza apportare nuovi elementi probatori sono di difficilissima accoglienza in sede di legittimità e possono essere dichiarate inammissibili
  • Il calcolo della pena deve rispettare lo schema legale (es. pena base per l'omicidio aggravato) e non può essere ricostruito diversamente se il riconoscimento o meno delle attenuanti cambia le basi di computo: questioni di diritto procedurale afferenti alla determinazione della pena sono subordinate all'accertamento delle circostanze

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