Cassazione Penale, Ordinanza n. 04013/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a un capo riqualificato come bancarotta semplice e aveva confermato la condanna per il residuo reato, rideterminando la pena in tre anni di reclusione. I motivi di ricorso, come illustrati anche in memoria, riguardavano: la pretesa genericità del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla settima sezione penale e la conseguente lesione del diritto di difesa; l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla conoscenza, da parte dell'imputato, della situazione finanziaria della società collegata e sulla sussistenza del dolo; la contestazione dell'addebito relativo a un capo dichiarato estinto, sostenendo che il reato fosse insussistente e che la prescrizione non escludesse l'interesse a una pronuncia assolutoria nel merito; infine, la critica al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, ritenuto valutato in modo superficiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi con cui si chiedeva la derubricazione della condotta di dissipazione in bancarotta semplice, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e completo sulla natura non imprudente ma dolosa della scelta di non escutere la fideiussione e di non pretendere una garanzia sostitutiva, nonostante la consapevolezza dell'illiquidità e della crisi della società garante, con conseguente depauperamento del patrimonio sociale e pericolo per i creditori. Ha poi escluso che potesse essere pronunciata assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. sul capo estinto per prescrizione, in mancanza di elementi immediatamente e assolutamente non contestabili dagli atti. Infine, ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione sul bilanciamento delle circostanze e sull'aggravante del danno patrimoniale, poiché sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza. Al ricorrente sono state inoltre applicate le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nei reati fallimentari contestati
art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.
norma incriminatrice richiamata per il capo relativo alla bancarotta fraudolenta
art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.
norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione
art. 223, comma 1, legge fall.
disposizione richiamata nel contestato quadro dei reati fallimentari
artt. 217 n. 3 e 224 legge fall.
disposizioni utilizzate per la riqualificazione del capo dichiarato estinto come bancarotta semplice
può condurre a assoluzione nel merito per reato estinto solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile
art. 219, comma 1, legge fall.
disciplina l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità e il relativo giudizio di bilanciamento
non citato espressamente, ma il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e impossibilità di rivalutazione del merito
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra la condotta di dissipazione l'impiego del patrimonio sociale in modo consapevolmente distorto e radicalmente incongruo rispetto alle effettive esigenze dell'impresa, quando la scelta sia finalizzata o comunque accetti il depauperamento della garanzia dei creditori.
- La mera imprudenza non basta a degradare la condotta a bancarotta semplice quando la decisione dell'amministratore sia sorretta da consapevolezza della crisi dell'impresa e da una scelta volontaria di anteporre interessi estranei a quelli della società.
- Il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio se non si indicano specifici travisamenti della prova decisivi e incontrovertibili.
- In presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita solo quando la prova dell'innocenza sia immediata, oggettiva e non richieda alcun approfondimento o apprezzamento critico.
- Ai fini dell'aggravante del danno patrimoniale nei reati fallimentari, il pregiudizio va misurato sulla diminuzione patrimoniale direttamente arrecata ai creditori e non sul mero ammontare del passivo o sul rapporto aritmetico tra attivo e passivo.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, quando sia congruamente motivato e non arbitrario, è insindacabile in cassazione.
- La distrazione o dissipazione di beni di rilevante entità può essere sufficiente a fondare la valutazione della gravità del fatto senza che sia necessaria una ricostruzione analitica e totale dell'intero attivo fallimentare.
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