Cassazione Civile, Ordinanza n. 04598/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica utilità)
La controversia
Una società incaricata della realizzazione di un’opera ferroviaria aveva promosso opposizione alla stima dell’indennità definitiva di espropriazione relativa a beni di proprietà di un privato, nell’ambito di una procedura di occupazione temporanea. La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perché, al momento della decisione, non era ancora stato emesso il decreto di esproprio. La società ricorrente ha impugnato tale ordinanza con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 54 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il decreto di esproprio non sarebbe condizione di ammissibilità dell’opposizione alla stima; con il secondo ha sostenuto che, anche in difetto del decreto, il giudice avrebbe dovuto comunque istruire e valutare il merito della determinazione dell’indennità, verificando solo al momento della decisione l’eventuale sopravvenienza del provvedimento ablatorio; con il terzo ha dedotto la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che la decisione di inammissibilità fosse stata fondata su una questione rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che la sopravvenuta emissione, nel corso del giudizio di legittimità, del decreto di esproprio fosse un fatto documentabile e rilevabile anche in cassazione fino al termine della discussione orale, e che tale sopravvenienza imponesse la cassazione dell’ordinanza impugnata. È stata quindi cassata la decisione che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per la mancanza del decreto di esproprio, e la causa è stata rinviata alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina dell’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, rilevando che la sopravvenuta emissione del decreto di esproprio è condizione giuridicamente rilevante ai fini dell’azione e può essere considerata anche in cassazione.
È evocato quale norma processuale relativa alla controversia sull’indennità di espropriazione, ma la Corte non ne offre una specifica lettura autonoma nel dispositivo della decisione.
È richiamato nel terzo motivo di ricorso come parametro del contraddittorio; la Corte non accoglie espressamente questa censura in modo autonomo, perché definisce l’esito sulla base della sopravvenienza del decreto di esproprio.
È la base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte risolve la causa valorizzando la sopravvenienza documentata del decreto di esproprio.
La Corte afferma che la produzione documentale del decreto di esproprio sopravvenuto nel giudizio di legittimità non incontra il divieto o i limiti di ammissibilità previsti da questa norma, perché rilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, la sopravvenuta emissione del decreto di esproprio costituisce fatto giuridicamente rilevante e può essere considerata anche nel giudizio di legittimità se documentata ritualmente prima della decisione.
- La documentazione relativa a un fatto sopravvenuto che incide sulla stessa ammissibilità o prosecuzione del giudizio può essere prodotta in cassazione quando sia necessaria a dimostrare l’evento sopravvenuto rilevante ai fini della decisione.
- Quando interviene un fatto sopravvenuto che incide sui presupposti dell’azione, la decisione impugnata che abbia definito la causa senza considerare tale sopravvenienza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito affinché ne accerti gli effetti sulla controversia.
- Il decreto di esproprio è qualificato come fatto avente natura di condizione dell’azione, la cui sopravvenienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio fino alla discussione orale.
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