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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26223/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di questioni di merito già vagliate dalla Corte territoriale e volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena per il reato contestato in concorso. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione della finalità di spaccio fosse erronea. La Corte di cassazione rileva però che la censura si risolveva nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito e nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    comma primo bis, lett. a)

    Il superamento del limite tabellare del quantitativo di stupefacente non basta, da solo, a provare la destinazione allo spaccio; può però concorrere con altri elementi fattuali a fondare tale conclusione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione oggetto della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di diversa lettura delle fonti di prova, salvo che siano dedotti specifici travisamenti di emergenze processuali.
  • La censura di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre profili già esaminati e logicamente disattesi dal giudice di merito.
  • Nelle ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale o il superamento dei limiti tabellari non costituiscono prova decisiva della destinazione allo spaccio, ma possono assumere valore indiziario se inseriti in un quadro complessivo coerente con la finalità di cessione.
  • Per ritenere la destinazione a uso non personale, il giudice può valorizzare, oltre al quantitativo, anche le modalità di occultamento, la suddivisione in più involucri e le caratteristiche della sostanza incompatibili con un uso personale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità non entra nel merito della responsabilità se le doglianze tendono soltanto a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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