Cassazione Civile, Ordinanza n. 07794/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di trasporto di merci su strada per conto terzi relativo a trasporti di prodotti petroliferi eseguiti in un arco temporale compreso tra giugno 2009 e dicembre 2011. La società autotrasportatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze di corrispettivo ritenute dovute ai sensi dell'art. 83-bis d.l. n. 112/2008, in tema di costi minimi/tariffe minime inderogabili, sostenendo che il prezzo concordato fosse inferiore ai minimi legali. La committente proponeva opposizione e anche un autonomo giudizio di accertamento negativo, contestando sia l'applicabilità della norma alla fattispecie sia la possibilità di usare il procedimento monitorio in assenza dei presupposti, oltre a dedurre la non conformità della disciplina al diritto UE. In primo grado l'opposizione veniva accolta, con disapplicazione dell'art. 83-bis per contrasto con la normativa comunitaria, e veniva rigettata la riconvenzionale ex art. 2041 c.c. In appello, la sentenza veniva riformata solo sulle spese e confermata nel resto: la Corte territoriale riteneva applicabile l'art. 83-bis, ma respingeva comunque la domanda per difetto di prova del quantum, osservando che i conteggi prodotti si fondavano sulle tabelle dell'Osservatorio, non utilizzabili, mentre mancava una dimostrazione adeguata della differenza economica fondata sulle tabelle ministeriali; negava inoltre la CTU perché esplorativa. La curatela fallimentare proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 83-bis e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello negato la prova del credito e la CTU; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere attribuito rilievo alla mancata contestazione di una consulenza di parte avversaria; violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver valorizzato la mancata produzione in appello di un nuovo elaborato peritale; violazione dell'art. 191 c.p.c. per aver ritenuto esplorativa la CTU nonostante la documentazione già prodotta. La committente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato per contestare l'affermazione della Corte d'appello sulla applicabilità dell'art. 83-bis e la sua compatibilità con il diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non su un errato riparto dell'onere probatorio o su una preclusione processuale alla produzione di nuovi elaborati, ma sulla mancanza di una concreta e adeguata base probatoria idonea a dimostrare l'effettiva differenza tra i corrispettivi percepiti e i minimi applicabili secondo la disciplina ministeriale. In particolare, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito; il secondo perché la doglianza ex art. 115 c.p.c. in realtà contestava la valutazione delle prove; il terzo perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sul divieto di nuove prove in appello, ma sull'assenza di allegazioni e conteggi idonei; il quarto perché la CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e nel caso la motivazione sulla sua natura esplorativa è stata ritenuta congrua. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La disciplina dei corrispettivi minimi nel trasporto di merci su strada, nella versione applicabile ratione temporis, può operare solo nei limiti di compatibilità con il diritto UE; ai fini dell'azione per le differenze tariffarie occorre una base documentale idonea a dimostrare il credito secondo i parametri normativi applicabili, non essendo sufficiente un mero richiamo generico a conteggi di parte.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere ad una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta, in realtà, la valutazione delle prove e la sufficienza del materiale istruttorio.
È deducibile la violazione della norma solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri; non è ammissibile censurare la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
Il motivo è inconferente se la decisione di merito non è basata su una preclusione alla produzione di nuovi elaborati in appello, ma sull'assenza di un apparato probatorio sufficiente già nel giudizio di merito.
L'ammissione della consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; può essere censurata in cassazione solo per assoluto difetto di motivazione, non ravvisato nel caso concreto.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare concretamente le statuizioni della sentenza che si assumono violate; non basta una critica generica o una richiesta di riesame del merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso fondato su atti o documenti di causa deve riportarne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la collocazione processuale, per consentire il controllo di legittimità senza ricorrere ad atti esterni al ricorso.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 101 TFUE
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'incompatibilità della disciplina nazionale sui costi minimi con le regole europee di concorrenza.
art. 4 TUE
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro eurounitario di valutazione della normativa interna.
art. 41 Cost.
Nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale, la limitazione della libertà di iniziativa economica è ritenuta legittima quando persegua utilità sociale e sia ragionevole e proporzionata.
art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nel dispositivo quanto agli ulteriori effetti economici della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce per il pagamento di differenze tariffarie fondate su un meccanismo legale di costi minimi deve offrire una pista probatoria concreta e documentata del quantum; la sola allegazione di conteggi di parte non basta se non consente la verifica del preteso scostamento rispetto ai minimi applicabili.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare formalmente violazioni di legge se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito della controversia.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errato il criterio di riparto dell'onere probatorio, non quando si contesti l'apprezzamento, ritenuto erroneo, della prova raccolta.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'asserita insufficiente o errata valutazione delle prove di parte; occorre che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire integralmente alla mancanza di allegazioni o di una base probatoria minima; quando manchi una pista probatoria, la CTU è correttamente dichiarata esplorativa.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla carenza di prova e non sulla preclusione di specifici mezzi istruttori, i motivi che attaccano solo quest'ultimo profilo sono inconferenti.
- La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonoma forza probatoria, e la sua produzione o mancata contestazione non può di per sé sostituire la prova del fatto costitutivo del credito.
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