Cassazione Penale, Sentenza n. 33201/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Rienzo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 495 cod. pen. per aver dichiarato falsamente, nelle risposte preliminari all'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., di essere incensurato. Tali dichiarazioni erano rese prima che gli fossero stati dati gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso ha dedotto l'erronea applicazione delle norme richiamate in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti sia dell'art. 64, comma 3, sia dell'art. 495 cod. pen., nella parte in cui non prevedono l'avvertimento prima della raccolta delle informazioni preliminari ex art. 21 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello di Napoli, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 111/2023). In sostanza, le false dichiarazioni rese nelle fasi preliminari prima dell'avviso ex art. 64 c.p.p. non sono più punibili ai sensi dell'art. 495 c.p.
Norme richiamate
Riferita alla fattispecie di false dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che puniva le false dichiarazioni rese nelle informazioni preliminari ex art. 21 disp. att. se non precedute dagli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comportando la perdita della punibilità per tali condotte.
art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
Dichiarato incostituzionalmente illegittimo nella parte in cui non impone che gli avvertimenti di rito siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini prima della richiesta delle informazioni di cui all'art. 21 disp. att. c.p.p.; la Corte ha stabilito che gli avvertimenti devono precedere la raccolta di tali informazioni.
art. 21 disp. att. cod. proc. pen.
Individua le informazioni per le quali si riconosce il diritto al silenzio (esclusi dati anagrafici). La Corte costituzionale ha ritenuto che le risposte a tali domande, se raccolte senza il preventivo avviso, non possano essere oggetto di sanzione penale e siano soggette a regole di inutilizzabilità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 111/2023
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parti di art. 64, comma 3, c.p.p. e dell'art. 495 c.p. come sopra descritte, affermando il rilievo costituzionale del diritto al silenzio anche nelle fasi preliminari e le conseguenze di inutilizzabilità e di non punibilità per dichiarazioni rese in mancanza dell'avvertimento.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'indagato sulle informazioni indicate dall'art. 21 disp. att. c.p.p. (ad es. precedenti penali) prima che venga fornito l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, non sono punibili ai sensi dell'art. 495 c.p. e possono essere inutilizzabili.
- Prima di porre domande sulle informazioni personali sensibili previste dall'art. 21 disp. att. c.p.p., gli organi investigativi devono fornire gli avvertimenti previsti dall'art. 64; in mancanza, la raccolta di quelle informazioni è viziata.
- Se l'avvertimento è stato effettivamente dato e l'indagato rinuncia consapevolmente al diritto di non rispondere, eventuali false dichiarazioni possono integrare il reato di cui all'art. 495 c.p.; la punibilità dipende dunque dalla preventiva informazione sul diritto al silenzio.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe richiamare la sentenza n. 111/2023 per chiedere l'annullamento o l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza avviso; la pubblica accusa deve dimostrare che gli avvertimenti sono stati forniti prima della dichiarazione.
- Quando la Corte Costituzionale elimina la rilevanza penale di una condotta, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio le sentenze che la punivano perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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