Sentenza n. 428/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n.DPD021/609 del 16.09.2022 adottata dal Dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Giunta Regionale d'Abruzzo, Dott. For. Sabatino Belmaggio, di concerto con l'Estensore e Responsabile dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione nel Settore Forestali, Dott. For. Francesco Conte, notificata al Comune di Alba Adriatica (TE) in data 11.01.2023, prot. arrivo n.0000899, avente ad oggetto “Legge regionale 04 gennaio 2014 n.3 «legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo» - Riqualificazione e ammodernamento di pista ciclabile e pedonale Lungomare Marconi – Autorizzazione di cui all'art.31 (Trasformazione del bosco) – Diniego” con la quale la Regione Abruzzo si determinava “1) di non autorizzare ai sensi dell'art.31 della L.R. i lavori di «riqualificazione e ammodernamento della pista ciclabile e pedonale Lungomare Marconi» per la parte interessante la superficie occupata dalla pineta”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale di autorizzazione alla trasformazione del bosco per la riqualificazione e l'ammodernamento di una pista ciclabile e pedonale interessante una superficie occupata dalla pineta
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la determinazione dirigenziale regionale recante diniego dell'autorizzazione prevista dall'art. 31 della legge regionale Abruzzo n. 3/2014 per la trasformazione del bosco, riferita ai lavori di riqualificazione e ammodernamento della pista ciclabile e pedonale Lungomare Marconi. Il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con nota del 12 aprile 2026, il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego regionale. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha promosso: quando il ricorrente dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame sostanziale degli atti impugnati. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 31 l.r. Abruzzo n. 3/2014
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'autorizzazione regionale necessaria per i lavori comportanti trasformazione del bosco.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando interviene prima della decisione nel merito e non residua un'utilità concreta e attuale dalla pronuncia richiesta.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha promosso; pertanto, il giudice non può esaminare d'ufficio nel merito la legittimità dell'atto impugnato quando il ricorrente abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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