L.R. Abruzzo 3/2014
Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per l’Abruzzo la tutela, gestione e valorizzazione di boschi, pascoli, alberi monumentali e filiere forestali, con pianificazione regionale, vincoli su tagli e trasformazioni, regole per viabilità, pascolo, incendi, materiale forestale e sanzioni. Prevede regimi autorizzativi, compensazioni e misure transitorie; molte scadenze originarie sono ormai decorse.
Tutela e valorizzazione di foreste, pascoli e patrimonio arboreo in Abruzzo
Tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo in Abruzzo
La legge organica della Regione Abruzzo definisce principi, strumenti di pianificazione, regimi autorizzativi e sanzioni per la gestione sostenibile del patrimonio forestale e pascolivo regionale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio abruzzese e coordina la materia con la normativa statale, europea e con i vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici.
Principi, finalità e definizioni
Il provvedimento riconosce boschi e pascoli come risorse essenziali per la collettività e per lo sviluppo economico e sociale regionale. Le finalità principali sono la conservazione, tutela, valorizzazione e sviluppo del patrimonio forestale e pascolivo, con obiettivi di difesa idrogeologica, paesaggio, biodiversità, protezione dagli incendi, valorizzazione delle filiere bosco-legno e sostegno delle aree montane e interne.
La nozione di bosco è ampia e comprende anche castagneti da frutto, tartufaie naturali e controllate, formazioni riparie, arbusteti in specifiche condizioni e aree temporaneamente prive di soprassuolo per interventi o eventi naturali. Sono escluse, tra l’altro, arboricoltura da legno, pioppeti, parchi urbani e giardini, filari, vivai, tartufaie coltivate senza finanziamenti pubblici, frutteti e altri casi espressamente indicati. I pascoli sono le formazioni erbacee permanenti destinate al pascolamento.
Governance e supporto consultivo
È istituita la Consulta forestale, organo consultivo non vincolante che formula pareri e proposte sugli atti di indirizzo, sul piano forestale regionale, sul piano antincendi e su iniziative di valorizzazione del bosco, della flora nemorale e dei sistemi bosco-legno/legno-energia. La partecipazione è gratuita e senza oneri per il bilancio regionale.
Funzioni amministrative e ruolo del Servizio regionale
Le funzioni amministrative spettano alla Regione, che le esercita tramite il Servizio regionale competente in materia di politiche forestali; la Regione può anche attribuirle ad altri enti nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il dirigente del Servizio adotta i provvedimenti finali e acquisisce, ove necessari, nulla osta e autorizzazioni di altri enti, anche tramite conferenza di servizi.
Pianificazione forestale e silvo-pastorale
La pianificazione è lo strumento prioritario della legge e si articola su tre livelli:
- regionale, con il Piano forestale regionale (PFR);
- sovracomunale, con i Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT);
- di singola proprietà, con il Piano di gestione silvo-pastorale (PdG) o il Piano di coltura e conservazione (PCC).
Il PFR è il principale strumento attuativo delle politiche silvo-pastorali, deve essere coerente con normativa nazionale e UE e con i piani paesaggistici e di bacino, ed ha validità di 12 anni. I Programmi forestali triennali attuano il PFR e devono essere approvati dalla Giunta entro i primi sei mesi del primo anno del triennio. I PFIT hanno durata tra 10 e 15 anni; i PdG tra 10 e 15 anni; i PCC tra 5 e 10 anni.
Per i patrimoni pubblici sopra soglie rilevanti e per determinate aree, la pianificazione è obbligatoria. I piani possono costituire titolo autorizzativo per gli interventi previsti, ma l’esecuzione richiede spesso comunicazione con progetto esecutivo e, in alcuni casi, conferenze di servizi o valutazione di incidenza.
Aree protette e rete Natura 2000
Per superfici silvo-pastorali ricadenti in aree protette o siti Natura 2000 valgono anche le prescrizioni della normativa e degli strumenti di pianificazione dell’area. I piani devono assicurare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e sono soggetti a valutazione di incidenza; la valutazione sugli interventi e sui piani è affidata al Servizio regionale competente, sentito l’ente gestore. L’attuazione dei singoli interventi previsti nei piani non è soggetta a ulteriore valutazione di incidenza.
Inventario forestale, ricerca, formazione e informazione
La Regione realizza e aggiorna Carta dei tipi forestali e Inventario forestale regionale, di carattere permanente e soggetto a aggiornamento periodico. La legge promuove ricerca, sperimentazione, formazione degli operatori e un Osservatorio regionale del mercato dei prodotti e servizi della filiera bosco-legno. Sono previste anche attività di educazione, informazione e comunicazione sul valore del bosco.
Patrimonio forestale pubblico e gestione associata
Il patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione comprende beni forestali e agropastorali demaniali e patrimoniali, compresi i beni ex ASFD e i vivai forestali regionali. La gestione regionale è improntata a tutela ambientale, prevenzione del dissesto, ricerca, attività ricreative e sviluppo economico sostenibile.
Gli enti locali gestiscono i propri patrimoni silvo-pastorali sulla base di piani di gestione o, in mancanza, delle norme transitorie della legge. Sono disciplinati consorzi forestali e altre forme associative, con regole specifiche per l’adesione e per la gestione dei beni pubblici e privati; per le forme già esistenti è previsto l’adeguamento entro termini originari ormai decorso.
Interventi pubblici, lavori forestali e compensazioni
Sono considerati interventi pubblici i rimboschimenti, la manutenzione dei boschi e pascoli pubblici, il restauro forestale, le sistemazioni idraulico-forestali, la prevenzione incendi e altri interventi di interesse ambientale. L’approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e, in caso di inerzia del proprietario, il dirigente può disporre l’esecuzione coattiva.
Per la trasformazione del bosco è richiesta autorizzazione e sono previste misure compensative: rimboschimento di aree pari a 1,5 volte la superficie trasformata, oppure, per superfici inferiori a 2.000 mq, miglioramento di boschi degradati pari ad almeno tre volte la superficie trasformata. In mancanza di terreni idonei, è dovuto un indennizzo. Sono previste ipotesi di esonero, tra cui specifici interventi su ospedali e strutture sanitarie pubbliche e alcuni interventi di autorità idraulica.
Vincolo idrogeologico e trasformazione del bosco
Dal giorno di entrata in vigore della legge tutti i terreni classificati come bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico; restano fermi i vincoli già esistenti e quelli ambientali e di difesa del suolo. I movimenti di terra e roccia nei boschi e nei terreni vincolati richiedono autorizzazione, salvo casi esclusi o riconducibili a piani approvati.
L’autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dal Comune secondo le ipotesi previste. Il termine ordinario è di 90 giorni. È prevista anche la sanatoria per opere pregresse in determinate condizioni, con pagamento di sanzioni e corrispettivi e, se necessario, lavori di consolidamento o ripristino.
Tagli colturali, epoca di taglio e comunicazioni
La legge distingue i tagli colturali ordinari, le ripuliture, sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari, conversioni, tagli per restauro forestale, tagli a raso consentiti dai piani e altri interventi specifici. L’epoca del taglio è rimessa al regolamento attuativo, in funzione di specie, stazione, governo e trattamento.
Per gli interventi previsti dai piani approvati non è richiesta ulteriore autorizzazione, ma solo comunicazione con progetto esecutivo almeno 30 giorni prima. Per gli interventi non pianificati valgono soglie e regole differenziate: comunicazione, dichiarazione o autorizzazione in funzione della superficie e della tipologia dell’intervento. Le autorizzazioni e le dichiarazioni hanno validità limitata alla stagione silvana o, nei casi maggiori, anche alle due stagioni successive.
Viabilità forestale e opere connesse
La legge definisce strade, piste forestali, sentieri e mulattiere e limita in via generale la realizzazione di alcune strade forestali, consentendo soprattutto manutenzione e adeguamenti. La viabilità esistente doveva essere riconosciuta dai comuni entro un termine originario già decorso.
La realizzazione e la manutenzione straordinaria di viabilità forestale devono essere previste nei piani e, se non lo sono, sono soggette ad autorizzazione. Le piste temporanee e le opere di esbosco connesse ai tagli previsti nei progetti non richiedono ulteriore titolo. Sono previste regole specifiche per il transito, la sosta e le deroghe, soprattutto in presenza di aree protette o eventi autorizzati.
Pascolo, prodotti secondari e castagneti
Il pascolo in bosco è consentito entro limiti e con autorizzazioni differenziate per boschi pubblici e privati. Per i pascoli naturali di estensione superiore a 100 ettari, in assenza di piani, è obbligatorio un piano di utilizzazione e conservazione da approvare entro un termine originario già decorso. Sono previsti divieti di pascolo nei boschi in rinnovazione, negli impianti di rimboschimento e nei terreni percorsi dal fuoco per cinque anni.
I prodotti secondari del bosco e del pascolo comprendono, tra gli altri, funghi, tartufi e piccoli frutti; la raccolta è disciplinata in parte da altre leggi regionali e in parte dal regolamento attuativo.
Per i castagneti da frutto la legge tutela le attività colturali, consente potature, innesti e sostituzioni, e disciplina recupero, conversioni e lotta fitosanitaria, con incentivi per il recupero degli impianti abbandonati.
Alberi monumentali, boschi monumentali e verde urbano
Sono tutelati gli alberi monumentali secondo la legge statale, con elenco regionale e vincolo di inedificabilità su un’area minima attorno alla chioma. Sono inoltre riconosciuti i boschi monumentali e i boschi vetusti, che sono censiti in un registro regionale tramite una commissione tecnico-scientifica.
La Regione promuove anche la tutela del verde urbano e periurbano. I comuni devono adottare un regolamento comunale per la gestione e tutela del verde urbano, altrimenti sono esclusi dagli incentivi regionali per l’incremento del verde.
Le piante isolate, a gruppi o in filari fuori dai centri urbani sono protette: abbattimento e interventi gravemente lesivi sono vietati salvo autorizzazione o comunicazione nei casi previsti. In caso di abbattimento autorizzato per opere o trasformazioni fondiarie, è previsto il reimpianto di due alberi della stessa specie per ogni albero abbattuto, con obblighi di cura e conservazione.
Arboricoltura da legno e materiale forestale di moltiplicazione
L’arboricoltura da legno è distinta dal bosco, non comporta vincolo a bosco né vincolo idrogeologico, ma richiede comunicazione preventiva per impianti oltre 2.000 mq o per l’espianto. La Regione disciplina in modo organico la produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, istituendo il Registro regionale dei materiali forestali di base e l’elenco dei produttori.
Gli interventi di imboschimento, rimboschimento, arboricoltura da legno e restauro forestale che impiegano materiale vegetale vivo beneficiano di contributi solo se usano materiale proveniente da materiali di base iscritti nel registro. Sono previste regole anche per gli alberi di Natale e altri materiali non destinati a fini forestali.
Antincendio boschivo
La Regione programma previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi tramite la protezione civile e il piano regionale antincendi, aggiornato annualmente. È istituita la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) durante la campagna antincendio. Sono previste attività informative, formative e incentivi per interventi di prevenzione.
Tutti i boschi sono considerati aree a rischio: è vietato accendere fuochi nel bosco e fino a 100 metri dal margine, salvo aree attrezzate e deroghe autorizzate. Nel periodo di grave pericolosità vi sono ulteriori divieti e obblighi specifici. Per le aree percorse dal fuoco si applicano i vincoli della legge 353/2000 e quelli regionali.
Sanzioni, controlli e regime transitorio
La vigilanza è affidata al Corpo forestale dello Stato, con concorso di altre polizie e del personale di sorveglianza. La legge prevede un articolato sistema sanzionatorio per vincolo idrogeologico, trasformazione del bosco, tagli abusivi, pascolo irregolare, raccolta di prodotti secondari, incendi, materiale forestale di moltiplicazione, viabilità e violazione del regolamento.
Gli importi sono soggetti a rivalutazione quinquennale secondo l’indice FOI. I proventi delle sanzioni sono destinati alle attività connesse alle finalità della legge, con specifiche eccezioni per alcune violazioni del vincolo idrogeologico.
Le disposizioni transitorie mantengono in vigore, in via residuale, le prescrizioni di massima e polizia forestale fino all’adozione del regolamento attuativo e salvano la validità dei piani e programmi già approvati fino alla loro scadenza. La legge abroga molte discipline regionali precedenti in materia forestale.
Profili temporali rilevanti per l’uso pratico
Molti termini originari previsti dalla legge per l’adozione di regolamenti, piani, registri, consulte e adeguamenti organizzativi sono ormai decorso. Restano invece di interesse pratico le regole sostanziali su pianificazione, autorizzazioni, compensazioni, vincoli, sanzioni e tutela del patrimonio arboreo, nei limiti in cui non siano state modificate da successive norme regionali o statali.
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