Cassazione Penale, Ordinanza n. 15835/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. fosse meramente reiterativa di censure già vagliate e respinte dai giudici di merito, la cui valutazione era immune da manifeste illogicità e quindi non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/10/2024. Dalla motivazione emerge che il merito della censura riguardava esclusivamente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta contestata dovesse essere ritenuta non punibile per la sua lievità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproponeva questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, che avevano valorizzato il disvalore oggettivo della condotta di evasione e l'intensità del dolo, con motivazione logica e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, perché i giudici di merito avevano escluso la tenuità valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le relative pronunce accessorie previste dalla norma.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere dichiarata inammissibile in cassazione quando il ricorso si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito.
- La valutazione di particolare tenuità del fatto è incensurabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha fornito una motivazione non manifestamente illogica, fondata su elementi quali il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo.
- La mera dissociazione del ricorrente dalla valutazione di merito non basta a superare una motivazione corretta e coerente, poiché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello di merito in assenza di vizi rilevabili nei limiti del sindacato di legittimità.
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