Cassazione Penale, Ordinanza n. 21262/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva deciso sul reclamo relativo a un permesso di necessità richiesto per consentire un incontro con la madre, impossibilitata per ragioni di salute a recarsi ai colloqui in istituto. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata valutazione del fatto sopravvenuto costituito dal decesso della madre prima della decisione impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché quel fatto sopravvenuto non era decisivo e, anzi, faceva venir meno l'interesse all'impugnazione, dato che l'eventuale eliminazione del provvedimento non avrebbe potuto produrre per il detenuto una situazione più vantaggiosa. La Corte ha inoltre chiarito che, per il permesso di necessità, non vale il principio elaborato per il permesso premio, che riconosce comunque l'interesse a una decisione di merito nonostante fatti sopravvenuti.
Norme richiamate
l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante
L'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità e richiede un'utilità concreta, attuale e diretta; se l'eliminazione del provvedimento non può più arrecare un vantaggio pratico, l'impugnazione è inammissibile.
Richiamato solo per distinguerlo dal permesso di necessità: per il permesso premio opera un diverso principio di persistente interesse alla decisione nel merito per la sua funzione trattamentale e progressiva.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; se la rimozione della decisione non può più produrre un vantaggio pratico per l'impugnante, il ricorso è inammissibile.
- Il sopravvenuto venir meno della utilità concreta del gravame, per effetto di un fatto successivo alla decisione impugnata, determina carenza di interesse e quindi inammissibilità dell'impugnazione.
- Il principio dell'interesse persistente alla decisione nel merito elaborato per il permesso premio non si estende automaticamente al permesso di necessità, che non presenta la medesima funzione trattamentale e di progressione nell'accesso ai benefici penitenziari.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella sua proposizione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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