Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35370/2026 del 05/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 13 gennaio 2026, aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il delitto previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. L’imputato ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, dopo un periodo di detenzione che aveva sospeso l’esecuzione della sorveglianza speciale, fosse necessaria una nuova valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, a prescindere dal fatto che la detenzione fosse durata meno di due anni, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024. Ha inoltre dedotto che nel 2012, periodo di commissione del reato, la misura sarebbe cessata nel novembre 2011 e non sarebbe stata più efficace; in ogni caso, dopo la sospensione, la sua efficacia avrebbe richiesto una rivalutazione della pericolosità. Il ricorso non specificava, tuttavia, se la detenzione fosse stata scontata in espiazione di pena o fosse conseguente a una misura cautelare, circostanza decisiva per stabilire se occorresse una rivalutazione. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e aspecifico. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2024, la ripresa dell’esecuzione della misura di prevenzione sospesa per detenzione richiede la rivalutazione dell’attualità e persistenza della pericolosità anche quando la detenzione sia durata meno di due anni, se si tratta di espiazione di pena. Diversamente, la detenzione dovuta a misura cautelare non comporta tale effetto sospensivo e non impone una nuova verifica, poiché la persistente pericolosità si considera insita nell’applicazione della misura cautelare. La Corte d’appello aveva rilevato che il ricorrente non aveva chiarito il titolo della detenzione; il ricorso non ha contrastato tale ragione né fornito elementi concreti per stabilire che nel periodo contestato la misura fosse inefficace. Anche la deduzione sulla cessazione della misura nel novembre 2011 è stata ritenuta generica e non autosufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    in tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

    La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale non configura il reato se la misura, sospesa per detenzione in espiazione di pena, è stata ripristinata senza la necessaria rivalutazione della pericolosità, anche quando la detenzione sia durata meno di due anni. La necessità della rivalutazione dipende però dal titolo della detenzione.

  • art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».

    La soglia minima di due anni di detenzione non può limitare l’obbligo di rivalutare la pericolosità quando la sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione è dovuta a detenzione in espiazione di pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p.

    L’unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto del tutto aspecifico : il ricorrente, infatti, lungi dal contrastare le corrette argomentazioni della Corte territoriale e addurre elementi concreti per superare la segnalata criticità, ha reiterato le medesime doglianze in maniera del tutto ripetitiva e generica senza confrontarsi minimamente con tali affermazioni.

    Il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e indicare elementi concreti a sostegno delle censure; la mera ripetizione generica delle doglianze ne determina l’inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Dall’ inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, ritenuta congrua, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in questo caso, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l’esecuzione di una misura di prevenzione personale è stata sospesa perché il destinatario scontava una pena detentiva, la ripresa della misura richiede una nuova verifica dell’attualità e persistenza della pericolosità sociale anche se la detenzione è durata meno di due anni; la soglia temporale è stata eliminata dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011.
  • La detenzione conseguente a una misura cautelare personale incompatibile con la misura di prevenzione non produce, secondo il principio richiamato dalla decisione, la sospensione della misura di prevenzione né impone una rivalutazione della pericolosità alla cessazione della misura cautelare.
  • La distinzione tra detenzione in espiazione di pena e detenzione cautelare è decisiva per stabilire se la misura di prevenzione sia stata sospesa e se, prima della sua ripresa, occorra rivalutare la pericolosità; il ricorrente deve allegare in modo specifico il titolo della detenzione.
  • È inammissibile per aspecificità il ricorso che ripropone doglianze in termini generici e ripetitivi senza confrontarsi con le ragioni concrete poste dalla decisione impugnata né fornire elementi idonei a superarle.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure di prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.