Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1013/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non aveva convalidato il fermo del 24/07/2024 nei confronti di Amir Djelassi e ne aveva disposto l'immediata liberazione. Il Procuratore deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che il GIP non aveva adeguatamente considerato numerosi elementi probatori (intercettazioni in cui Djelassi descriveva la vicenda, incongruenze nelle versioni rese, tentativi di eludere le indagini, riferimenti a interessi comuni con il coindagato, la possibilità di fuga e la morfologia delle lesioni della vittima) che costituivano gravi indizi di colpevolezza e avrebbero dovuto portare alla convalida del fermo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il GIP avesse valutato singolarmente e complessivamente gli elementi a carico di Djelassi, evidenziandone l'equivocità e l'assenza di specifici indizi idonei a descrivere il suo ruolo concreto nell'azione violenta. La Corte ha rilevato che il ricorso del Procuratore chiedeva in realtà una rivalutazione di merito degli elementi probatori già esaminati e non ha indicato elementi univoci, decisivi e non considerati dal GIP. In assenza di travisamento o omessa trasposizione nel ragionamento di elementi probatori rilevanti e decisivi, non sussiste vizio di motivazione censurabile in cassazione. Il provvedimento del GIP che non convalidava il fermo è quindi confermato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La censura per difetto di motivazione in Cassazione richiede che venga dimostrato un travisamento o un'omessa considerazione di elementi probatori decisivi; non è possibile chiedere la semplice rivalutazione in punto di merito degli elementi indiziari. La Corte applica il principio limitativo della sindacabilità della valutazione di merito.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla tentativo (art. 56) evocata nella contestazione dei reati ipotizzati; la sentenza non svolge un'interpretazione estesa della norma, ma la cita in relazione al titolo di reato prospettato.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte non entra nel merito dell'applicazione pratica, ma la norma costituisce il quadro normativo della fattispecie contestata.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio (o lesioni gravissime secondo il contesto); citata come titolo di reato nella contestazione, rilevante per la valutazione della gravità degli indizi ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022)

    Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01

    Principio secondo cui il giudice di legittimità è limitato a verificare la corretta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo e non può procedere a una nuova valutazione di merito. Il vizio di 'contraddittorietà processuale' o 'travisamento della prova' richiede la dimostrazione di una distorsione incontrovertibile degli elementi probatori rilevanti.

Massime di principio

  • In sede di convalida del fermo il giudice valuta la sussistenza di 'gravi indizi' attraverso un esame complessivo e motivato degli elementi: elementi ambigui o contraddittori possono non essere sufficienti.
  • La semplice inattendibilità o incongruenza della versione resa dall'indagato non costituisce automaticamente grave indizio di colpevolezza; occorrono elementi specifici che colleghino l'indagato al fatto criminoso.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione degli elementi di prova: il ricorso per difetto di motivazione richiede la dimostrazione di omissioni o travisamenti di elementi decisivi e non una rivalutazione del merito.
  • Comportamenti quali tentativi di eludere le indagini, pianificazioni di fuga o riferimenti a interessi comuni possono integrare il quadro indiziario ma, se isolati o ambigui, non sopperiscono all'assenza di elementi che descrivano il ruolo concreto dell'indagato nell'evento violento.
  • La valutazione medico-forense (morfologia delle ferite) è rilevante per definire la dinamica e il ruolo degli intervenuti, ma deve essere collegata a elementi probatori diretti per costituire grave indizio a carico.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una non convalida del fermo il pubblico ministero deve far emergere che il giudice di merito ha omesso o travisato elementi probatori decisivi, non semplicemente proporre una diversa interpretazione degli stessi elementi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.