Cassazione Civile, Ordinanza n. 19754/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due società operanti nei rapporti con l'azienda sanitaria avevano impugnato davanti al tribunale due provvedimenti adottati nel 2014 dalla ASL, emessi all'esito di controlli esterni sui servizi resi tra il 2009 e il 2011, con i quali erano state irrogate sanzioni e disposto il recupero di somme. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e annullato le ordinanze ingiunzioni; in appello la corte territoriale ha invece dichiarato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo, e ha anche escluso la tardività dell'appello proposto con atto di citazione. In cassazione le società hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, 99, 112 e 327 c.p.c., sostenendo che l'appello era tardivo perché, essendo il primo grado stato trattato come opposizione a ordinanza ingiunzione secondo il rito del lavoro, l'impugnazione doveva essere proposta con ricorso e si sarebbe perfezionata solo col deposito, avvenuto oltre il termine lungo. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, applicando il principio di ultrattività del rito: una volta che la causa è stata trattata in primo grado secondo un determinato rito, lo stesso rito si applica anche all'impugnazione, indipendentemente da una successiva diversa qualificazione della domanda. Poiché l'appello, da proporsi con ricorso, era stato introdotto con citazione e depositato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., esso era inammissibile; gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, decidendo nel merito con declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla ASL/controparte. Ha inoltre condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità. La decisione si fonda sulla regola per cui, nel rito seguito in primo grado, l'impugnazione deve essere introdotta con la forma prevista da quel rito; se l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, ai fini del rispetto del termine lungo conta il deposito dell'atto e non la sola notificazione, con conseguente tardività nel caso concreto.
Norme richiamate
richiamato per individuare il procedimento di opposizione e il rito applicabile al primo grado e, per effetto del rinvio all'art. 433 c.p.c., anche alla forma dell'appello
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso, in combinazione con le altre disposizioni processuali
dedotto come norma violata nel motivo di ricorso, in combinazione con le altre disposizioni processuali
termine lungo per proporre impugnazione; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto depositato oltre il termine
richiamato per affermare che, nel rito del lavoro, l'appello va proposto con ricorso e si perfeziona con il deposito
indicato come norma che rende applicabile il rito del lavoro ai procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione
la controversia è stata trattata in primo grado secondo il rito previsto per l'opposizione a sanzione amministrativa
richiamato per stabilire che, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 13.3.2015, il deposito dell'appello il 20.10.2015 era tardivo
Massime di principio
- Nel sistema della ultrattività del rito, la controversia resta assoggettata, anche nella fase di impugnazione, al rito effettivamente seguito in primo grado, salvo i casi in cui la legge imponga il mutamento del rito.
- Se l'appello deve essere proposto con ricorso, il rispetto del termine per impugnare va verificato con riguardo al deposito dell'atto in cancelleria, poiché è con tale adempimento che si perfeziona la proposizione dell'impugnazione.
- La successiva diversa qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di appello non incide sulla forma dell'impugnazione già dovuta secondo il rito cristallizzato in primo grado.
- Quando l'impugnazione è proposta con una forma processuale diversa da quella prescritta e il relativo deposito avviene oltre il termine decadenziale, l'appello è inammissibile e la cassazione può decidere senza rinvio dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione.
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