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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31227/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al pagamento dei compensi e della penale spettanti all'ing. Luciano Masala per prestazioni professionali (due scritture private: 7-3-2003 e 22-3-2003) svolte nella lottizzazione "Scala Sa Perda". L'attore chiedeva il pagamento degli onorari e della penale per revoca illegittima dell'incarico. La società convenuta ha contestato l'operato del professionista adducendo gravi errori progettuali (in particolare errori di calcolo sui parcheggi, errata qualificazione del progetto e uso di parametri non pertinenti per la determinazione del compenso). Dopo sentenza di primo grado favorevole al professionista e rigetto dell'appello in Corte d'Appello, Promozioni Sarde ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, denunciando errori di diritto e nullità della motivazione della sentenza d'appello, e contestando tra l'altro l'interpretazione contrattuale adottata, l'applicazione dei parametri per il calcolo del compenso e la correttezza della consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha: - accolto i motivi n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 per vizio della motivazione e/o violazione di norme di diritto; - rigettato i motivi n. 2 e 8; - assorbito il motivo n. 9. Per effetto dell'accoglimento dei motivi indicati, la sentenza della Corte d'Appello n. 991/2018 è stata cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione per nuovo esame, con istruzioni di applicare i principi esposti. La Cassazione ha inoltre disposto che la Corte d'appello di rinvio statuirà sulle spese del giudizio di legittimità e provvederà anche sulla regolamentazione delle spese di lite del grado cassato. In sostanza la Cassazione ha ritenuto insufficiente, meramente apparente o mancante la motivazione della Corte d'appello su questioni giuridiche e tecniche rilevanti (in particolare l'interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione critica della CTU), salvo che su alcuni profili (es. produzione documentale e onere della prova) ha confermato l'assenza di vizio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come base per i motivi di cassazione (n. 3 e n. 4 e n.5) relativi a violazione di norme di diritto e nullità per vizio della motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione e quando tale vizio integra nullità ai sensi dell'art. 360.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato in relazione all'interpretazione del contratto: la Corte rileva che la Corte d'appello non ha adeguatamente spiegato come abbia applicato il criterio interpretativo di cui all'art. 1363 (interpretazione complessiva delle clausole) per preferire il parametro della volumetria dell'opera realizzata rispetto a quanto previsto contrattualmente.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte di Cassazione ha chiarito che l'appello riapre la cognizione sull'intera questione relativa all'onorario e che la Corte d'appello poteva riconsiderare il parametro contrattuale.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione con i poteri del giudice d'appello; la Cassazione ha comunque ritenuto che la Corte d'appello fosse chiamata a verificare l'interpretazione contrattuale ove sollevata in appello.

  • art. 1326 c.c. e ss.

    Richiamati dalla ricorrente come principi generali sulla formazione del contratto e interpretazione: la Corte ha ritenuto necessario che la Corte d'appello esplicitasse il confronto tra clausole contrattuali e interpretazione operata.

  • DGR 55/108 del 29.12.2000

    Normativa regionale sugli standard di parcheggio richiamata dalla ricorrente per sostenere che il professionista avrebbe progettato parcheggi non richiesti; la Corte ha ritenuto che tale censura sia tra i profili la cui motivazione in appello è risultata insufficiente e quindi rilevante ai fini dell'annullamento.

  • Decreto Assessoriale 22-12-1983 n. 2266/U (Decreto Floris)

    Richiamato come normativa regionale/tecnica contestata dall'appellante; la Cassazione ha considerato le questioni normative sui parcheggi nell'ambito delle censure che non sono state adeguatamente motivate dalla Corte d'appello.

  • Legge 122/1989 (legge Tognoli)

    Richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle regole urbanistiche/standard; il mancato esame adeguato di tali questioni ha contribuito al vizio di motivazione accertato.

  • Legge 2 marzo 1949 n. 143

    Invocata in relazione ai parametri e ai livelli progettuali (progetto di massima, esecutivo, ecc.); la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente affrontato le censure sull'errata qualificazione del progetto ai fini della determinazione del compenso.

  • D.M. 04.04.2001 n. 96

    Citato in relazione alle tabelle per la determinazione dei compensi (Tabella B): la ricorrente contestava l'uso di quel DM; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato il rigetto di tale censura.

  • D.P.R. 554/1999

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme tecniche e regolamentari da considerare nella determinazione del compenso e nella qualificazione del progetto; la Corte ha ritenuto la mancata disamina adeguata di questi profili come causa di nullità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto infondato il motivo che deduceva violazione dell'onere della prova, avendo l'attore prodotto documentazione rilevante e la CTU acquisito documenti amministrativi.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in tema di memorie e produzione documentale: la Corte ha confermato che la produzione delle concessioni e altri documenti è avvenuta nei termini e ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall'attore.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione di principi sul contraddittorio e sulla valutazione probatoria nel caso specifico.

  • art. 61 e ss. c.p.c.

    Richiamati in relazione alla disciplina dell'attività del consulente tecnico: la Corte ha precisato i limiti dell'incarico del CTU, rilevando che non può sostituirsi al giudice su pure questioni giuridiche, e ha censurato la mancanza di adeguata motivazione della Corte d'appello nell'adesione alla CTU quando le critiche erano articolate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale principio costituzionale dell'obbligo di motivazione; la Corte ha rilevato che la motivazione d'appello deve rispettare il minimo costituzionale e, se meramente apparente o assente, comporta nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    Riferimento al contenuto della motivazione richiesta nel processo civile; la Corte ha valutato la sentenza d'appello alla luce degli obblighi motivazionali di cui all'art. 132.

Massime di principio

  • L'appello, se motivato su un elemento della statuizione di primo grado, può riaprire la cognizione sull'intera questione collegata; la Corte d'appello può quindi rivedere anche aspetti non specificamente impugnati purché connessi alla questione riaperta.
  • Quando la Corte d'appello aderisce alle conclusioni di un CTU, deve comunque motivare concretamente l'adesione qualora le critiche dell'appellante siano puntuali, specifiche e dimostrino l'assenza di giustificazione delle conclusioni peritali; la mancata motivazione in tali casi integra nullità per vizio della motivazione.
  • L'interpretazione del contratto dev'essere effettuata applicando i criteri dell'art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva): la Corte d'appello deve esplicitare il confronto tra clausole contrattuali e spiegarne le ragioni prima di adottare un parametro diverso da quello pattuito.
  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti presso la pubblica amministrazione e integrare le prove tecniche nei limiti dell'incarico e del contraddittorio; ciò non esonera però il giudice dall'obbligo di valutare e motivare l'uso delle conclusioni peritali.
  • Il principio costituzionale e processuale dell'obbligo motivazionale impone che le decisioni di merito non si limitino a formule di stile: la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, soprattutto quando sono in gioco interpretazioni contrattuali e censure giuridiche rilevanti.
  • Sulle questioni probatorie, se la parte attrice produce documentazione rilevante nei termini processuali e il CTU acquisisce ulteriori atti pubblici, l'onere della prova relativo all'esistenza dell'attività svolta può ritenersi assolto, salvo dimostrazione contraria fondata e motivata.

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