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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 339/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti riconosciute (attenuanti generiche e art. 62 n.4) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo affinché venga integrata e chiarita la motivazione in conformità ai principi di diritto richiamati. Le altre statuizioni non annullate restano in vita salvo quanto eventualmente riesaminato dal giudice di rinvio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Arezzo che, con rito abbreviato, aveva condannato l'imputato per tentato furto pluriaggravato ma gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla concessione dell'art. 62 n. 4, alla quantificazione della pena e al bilanciamento aggravanti/attenuanti. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse illogica nel ritenere le confessioni come elemento positivo idoneo ad attenuare la pena quando la confessione non ha in alcun modo giovato alle indagini (l'imputato era stato arrestato in flagranza). Inoltre ha ritenuto viziata la concessione dell'attenuante dell'art. 62 n.4: il giudice non ha considerato i danni materiali al locale e non ha fornito elementi oggettivi che giustifichino la previsione che, se il reato fosse stato consumato, il danno sarebbe stato di speciale tenuità.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio sia economicamente pressoché irrisorio sia quanto al valore della cosa che quanto agli ulteriori effetti subiti dalla parte offesa; nel tentato reato può essere applicata solo se, con idonea motivazione, si desume che il danno sarebbe stato di rilevanza minima se il reato fosse stato consumato. Nel caso di specie la Corte ha rilevato carenza motivazionale e violazione di legge nell'applicazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio della determinazione della pena secondo la gravità del fatto e la personalità del reo: il giudice di merito ha discrezionalità nella graduazione della pena, ma deve motivare adeguatamente le scelte e non cadere in arbitrarietà.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio dell'individualizzazione della pena e dei criteri di applicazione delle attenuanti e aggravanti; la Corte ha richiamato la necessità di un bilanciamento motivato tra elementi aggravanti e attenuanti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato e articolato secondo tale disposizione.

  • art. 23 comma 8 L. n. 176/2020

    Prevede termini per la notifica della requisitoria del Procuratore Generale. Nel caso la requisitoria è stata notificata fuori termine, ma la Corte osserva che nessuna parte ha sollevato rilievo formale sulla questione.

Massime di principio

  • La confessione resa dall'imputato non giustifica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: va valutato se la confessione abbia effettivamente giovato alle indagini o costituisca elemento positivo nell'ambito della personalità e del comportamento processuale.
  • L'attenuante dell'art. 62 n.4 cod. pen. richiede motivazione puntuale sul valore economico della cosa sottratta e sugli effetti pregiudizievoli per la vittima; nel tentativo occorre inoltre argomentare con elementi oggettivi che, se il reato fosse stato consumato, il danno sarebbe rimasto di speciale tenuità.
  • La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è ampia, ma ogni scelta di aggravazione o attenuazione deve risultare da una motivazione coerente e logica; motivazioni contraddittorie o deficienti possono determinare annullamento parziale per rinvio.
  • Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti il giudice deve esplicitare la rilevanza e il peso degli elementi considerati; la mera enunciazione non è sufficiente.
  • Le irregolarità procedurali sono rilevanti se tempestivamente dedotte dalle parti; l'omessa eccezione può essere considerata rinuncia alla contestazione formale.

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