Cassazione Civile, Ordinanza n. 18946/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Una società agente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per provvigioni maturate negli anni 2012-2014 su affari conclusi direttamente dalla preponente in Francia, nella zona riservata in esclusiva all'agente, sulla base di una fattura emessa a seguito di documentazione prodotta in esecuzione di un precedente decreto ingiuntivo. La preponente aveva proposto opposizione e il Tribunale l'aveva accolta; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il rapporto di agenzia si fosse risolto consensualmente per comportamenti concludenti già dal marzo 2012, con conseguente inattività totale dell'agente e cessazione di ogni diritto alle provvigioni. Con il ricorso per cassazione l'agente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1750 c.c., 1748 c.c. e degli artt. 5 e 11 dell'AEC 16 febbraio 2009, sostenendo che la risoluzione del rapporto di agenzia non potesse avvenire senza forma scritta e che la Corte territoriale avesse omesso di considerare la comunicazione PEC del 10 novembre 2014 con cui la preponente aveva affermato di ritenere risolto il contratto dal marzo 2012; (2) violazione dell'art. 1750 c.c. e degli artt. 11, 12 e 13 AEC, deducendo che, anche a fronte di risoluzione consensuale, sarebbero spettati il preavviso e l'indennità di fine rapporto; (3) violazione dell'art. 1748, comma 3, c.c. e dell'art. 5 AEC, sostenendo che, anche dopo lo scioglimento del rapporto, avrebbero dovuto essere riconosciute le provvigioni sugli affari conclusi entro un termine ragionevole, poiché riconducibili all'attività dell'agente. La Cassazione ha respinto tutte le censure: ha affermato che la risoluzione consensuale del rapporto può desumersi anche da comportamenti concludenti, senza che la forma scritta richiesta per il recesso sia estensibile al mutuo consenso; ha ritenuto inammissibile o infondata la doglianza sulla motivazione, richiamando i limiti del sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. e l'inammissibilità del riesame del fatto; ha escluso che si ponesse questione di preavviso o di indennità di fine rapporto, poiché la cessazione era stata accertata come consensuale e non risultava formulata specifica domanda per l'indennità; ha infine confermato che, cessato il rapporto, l'agente conserva diritti provvigionali solo nei limiti dell'art. 1748, comma 3, c.c., e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto che gli affari successivi non erano prevalentemente riconducibili all'attività dell'agente. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società agente, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto alle provvigioni richieste. Ha ritenuto legittimo l'accertamento della risoluzione consensuale del rapporto di agenzia per fatti concludenti, ha escluso la fondatezza delle censure su preavviso e indennità di fine rapporto e ha confermato l'insussistenza del diritto alle provvigioni per gli affari successivi alla cessazione del rapporto, non essendo stata dimostrata la loro prevalente riconducibilità all'attività dell'agente. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La forma scritta e il preavviso riguardano il recesso, non la risoluzione consensuale del rapporto, che può avvenire per mutuo consenso anche per fatti concludenti se non è pattuita una forma specifica per lo scioglimento.
La clausola che riconosce il diritto dell'agente alle provvigioni per gli affari conclusi direttamente dalla preponente nel territorio dell'agente non opera se il rapporto è già cessato consensualmente e manca attività promozionale dell'agente.
Dopo la cessazione del rapporto l'agente ha diritto alle provvigioni solo nei limiti previsti dalla norma, cioè per affari conclusi entro un termine ragionevole dalla cessazione e prevalentemente riconducibili all'attività svolta prima dello scioglimento.
In cassazione è deducibile la violazione di legge o il vizio motivazionale solo entro i limiti consentiti; non è ammesso un nuovo riesame del fatto, e il vizio di motivazione è configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale o omesso esame di un fatto decisivo.
Osta alla deduzione del vizio di omesso esame del fatto quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, nei casi e nei limiti previsti dalla norma ratione temporis applicabile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 5 AEC 16 febbraio 2009
È richiamato per la disciplina delle provvigioni nel rapporto di agenzia, ma non consente di superare i limiti derivanti dalla cessazione del rapporto e dalla mancanza di attività dell'agente.
art. 11 AEC 16 febbraio 2009
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta del recesso, ma la Corte distingue il recesso dalla risoluzione consensuale, ritenendo non estensibile tale forma al mutuo consenso.
art. 12 AEC 16 febbraio 2009
Richiamato per il tema del preavviso e dell'indennità di fine rapporto, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 13 AEC 16 febbraio 2009
Richiamato dalla ricorrente per le conseguenze economiche della cessazione del rapporto, ma non applicato in concreto per difetto di domanda e/o di presupposti.
Massime di principio
- Il contratto di agenzia può essere risolto per mutuo consenso anche per comportamenti concludenti, senza necessità di una dichiarazione espressa o di forma scritta, salvo che una specifica pattuizione imponga la forma scritta per lo scioglimento.
- La forma scritta richiesta per il recesso unilaterale non si estende automaticamente alla risoluzione consensuale del rapporto, che è negozio bilaterale distinto per natura ed effetti.
- In sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito sulla idoneità dei comportamenti a integrare il mutuo consenso è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione oggi residuato, non mediante una rivalutazione del fatto.
- La denuncia di omesso esame di un documento o fatto è inammissibile se non si indica un fatto storico decisivo realmente trascurato e se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Cessato il rapporto di agenzia, il diritto dell'agente alle provvigioni sopravvive solo nei limiti tassativi della disciplina sulle provvigioni maturate dopo lo scioglimento, richiedendosi che gli affari siano stati conclusi entro un termine ragionevole e siano prevalentemente riconducibili all'attività dell'agente.
- La mera inclusione degli affari nella zona di esclusiva non basta, da sola, a fondare il diritto provvigionale post-cessazione se manca la prova della prevalente riconducibilità dell'affare all'attività svolta dall'agente prima dello scioglimento.
- Le censure relative a preavviso e indennità di fine rapporto richiedono che il thema decidendum le comprenda effettivamente e che vi sia una specifica domanda sul punto; in mancanza, la questione non può essere utilmente scrutinata in cassazione.
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