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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35257/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello ritenuta inammissibile per tardività. Il ricorrente ha contestato la valutazione dei termini processuali: il dispositivo fu letto in udienza il 03/02/2020 e la motivazione depositata entro 15 giorni (07/02/2020). Il termine di impugnazione applicabile era di 30 giorni (art. 585 c.p.p.) decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza; inoltre la sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19 (periodo 09/03/2020-11/05/2020) estendeva ulteriormente il termine utile. L'appello depositato il 12/05/2020 era quindi tempestivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Larino, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività. La Corte ha applicato l'art. 32 D.Lgs. n.74/2000 (deposito della motivazione entro 15 giorni), l'art. 585 c.p.p. (termine di 30 giorni per impugnare) e la sospensione dei termini disposta dal decreto emergenziale per il COVID-19, con la conseguenza che l'appello del 12/05/2020 era tempestivo. (Nota: nel testo della sentenza compare un evidente refuso con l'anno "2022" nell'indicazione del termine ultimo; il calcolo corretto porta al 21/05/2020 come termine esteso dalla sospensione)

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 74/2000, art. 32

    La motivazione della sentenza è redatta dal Giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il Giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale

    La depositazione della motivazione entro 15 giorni consente che, per le parti presenti, il termine di impugnazione inizi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla lettura del dispositivo

  • Codice di procedura penale, art. 585

    Termine per proporre impugnazione (30 giorni per le sentenze emesse all'esito del dibattimento)

    Per le sentenze del giudice di pace rese all'esito del dibattimento il termine ordinario di impugnazione è di 30 giorni; se la motivazione è depositata nei termini, il decorso per le parti presenti parte dal quindicesimo giorno successivo all'emissione

  • Decreto-Legge n. 18/2020, art. 83

    Sospensione dei termini processuali nella fase dell'emergenza pandemica (periodo 09/03/2020 - 11/05/2020 come applicato nella sentenza)

    La sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 interrompeva il decorso dei termini, che devono essere ricalcolati sommando i giorni di sospensione al termine originario

  • D. Lgs. n. 274/2000, art. 2

    Estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, salvo diversa previsione

    Le disposizioni del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti davanti al giudice di pace quando non diversamente stabilito, compresa la disciplina dei termini per impugnare

  • Codice di procedura penale, art. 548 comma 2

    Disciplina della notifica dell'avviso di deposito della motivazione

    Se la motivazione è depositata fuori termine, il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito; utile per stabilire il punto di partenza del termine in caso di deposito tardivo

Massime di principio

  • Se il dispositivo viene letto in udienza e la motivazione è depositata entro 15 giorni (art. 32 D.Lgs. n.74/2000), per le parti presenti il termine di impugnazione di 30 giorni (art. 585 c.p.p.) decorre dal quindicesimo giorno successivo all'emissione.
  • Le norme del codice di procedura penale si estendono, salvo diversa previsione, anche ai procedimenti davanti al giudice di pace (art. 2 D.Lgs. n.274/2000): pertanto la disciplina dei termini e dei loro effetti va applicata anche in tali procedimenti.
  • In presenza di sospensioni straordinarie (es. misure per emergenza COVID-19) il computo dei termini va integrato con i giorni di sospensione: un atto depositato immediatamente dopo la cessazione della sospensione può essere considerato tempestivo.
  • Se la motivazione è depositata fuori termine, il termine per impugnare decorre dalla notifica dell'avviso di deposito (art. 548 c.p.p.), perciò è cruciale verificare se il deposito sia avvenuto nei termini di legge.
  • Le corti di merito devono valutare correttamente il decorso e le eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini; un errore nel calcolo dei termini di impugnazione può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.

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