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Ordinanza

Ordinanza n. 1346/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego opposto dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico per l’Immigrazione all’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata il 21 luglio 2025 nell’ambito del Decreto Flussi 2024. Il cittadino extracomunitario ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare, deducendo che il rapporto di lavoro non era stato formalizzato per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. Tale prospettazione implica, secondo il Consiglio di Stato, che il rapporto di lavoro non si sia mai costituito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare e, quindi, confermato l’esito negativo della fase cautelare definita dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 subordini il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione alla previa instaurazione e alla successiva cessazione di un rapporto di lavoro. Poiché lo stesso appellante aveva rappresentato la mancata formalizzazione del rapporto per indisponibilità del datore di lavoro, risultava implicitamente ammesso che il rapporto non fosse mai sorto; mancava pertanto il presupposto normativo per il rilascio del titolo. In ragione dell’applicazione di un orientamento consolidato della Sezione, il Consiglio di Stato ha inoltre negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno per attesa occupazione postula infatti la previa instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato e che sia poi cessato; non è sufficiente la mancata formalizzazione di un rapporto mai costituito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla disciplina europea richiamata, la base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 può essere rilasciato solo quando sia previamente sorto un valido rapporto di lavoro e tale rapporto sia successivamente cessato; la mancata formalizzazione di un rapporto mai costituito non integra il presupposto richiesto dalla norma.
  • La stessa allegazione del richiedente secondo cui il rapporto di lavoro non è stato formalizzato per l’indisponibilità del datore di lavoro può dimostrare l’assenza del presupposto della previa instaurazione del rapporto, impedendo il rilascio del permesso per attesa occupazione.
  • In sede di appello cautelare, la domanda di sospensione o riforma dell’ordinanza di primo grado deve essere respinta quando la pretesa sostanziale risulti priva del presupposto normativo essenziale e la decisione si fondi su un orientamento consolidato del giudice d’appello.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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