Cassazione Penale, Sentenza n. 26126/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava: 1) la mancata notifica dell'ordine di esecuzione del 3.4.2024 all'avv. Larocca, che sarebbe stato suo difensore di fiducia nella fase di cognizione; 2) la mancata notifica a entrambi i difensori di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza del 5.7.2024, poiché l'avviso era stato notificato solo a un difensore d'ufficio. Si sosteneva che, dato che l'ordine conteneva l'avviso di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p., la notifica doveva essere effettuata al difensore di fiducia nominato nella fase di cognizione per consentire la presentazione di istanze per misure alternative.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il tribunale ha rilevato che non era provata la nomina dell'avv. Larocca nella fase di cognizione e che l'ordine del 3.4.2024 era comunque stato notificato a un altro difensore di fiducia. Inoltre la nomina del difensore di fiducia nella fase di cognizione non opera automaticamente nella fase esecutiva, se non nella specifica ipotesi prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p., che qui non era applicabile per la fase successiva. Per l'udienza del 5.7.2024 la notificazione al difensore d'ufficio era quindi sufficiente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, comma 2, n. 1) cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena da parte del pubblico ministero; la sentenza ha dato per sussistente la revoca disposta con ordine di esecuzione.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Deroga limitata: la nomina del difensore di fiducia nella fase di cognizione è efficace nella fase esecutiva solo per consentire la proposizione delle istanze previste dallo stesso comma (domande per misure alternative). La deroga non è estendibile per analogia ad altre fasi esecutive.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la designazione del difensore d'ufficio in fase esecutiva; la notifica degli atti all'avvocato d'ufficio è valida quando non opera la nomina del difensore per la fase esecutiva.
art. 655, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina generale delle notifiche in fase esecutiva: in assenza di difensore nominato per la fase esecutiva, sorge l'obbligo di designare un difensore d'ufficio per le notifiche, a differenza della specificità dell'art. 656, comma 5.
Base normativa della condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia nella fase di cognizione non opera automaticamente nella fase esecutiva; è efficace nella fase di esecuzione solo se la specifica deroga dell'art. 656, comma 5, c.p.p. si applica (per consentire la proposizione delle istanze per misure alternative).
- Se l'ordine di esecuzione è stato notificato a un difensore (anche diverso da quello indicato in fase di cognizione), l'omessa notifica a un altro difensore non determina necessariamente la nullità: la violazione deve essere tempestivamente contestata e, se non lo è, si perde la possibilità di far valere l'eccezione.
- Per le notifiche successive nella fase esecutiva, ove non sia operativa la specifica deroga dell'art. 656, comma 5, c.p.p., la regola è la designazione/notifica al difensore d'ufficio previsto dagli artt. 655 e 666 c.p.p.
- La mancata impugnazione tempestiva della notifica o dell'omessa notifica (ad es. entro i termini per chiedere la sospensione o le misure alternative) comporta l'impossibilità di ottenere rimedi successivamente.
- In procedimenti esecutivi, la regolarità della procedura di notifica va valutata alla luce della disciplina speciale (art. 656, comma 5) e, in mancanza di applicabilità, della disciplina generale sulle notifiche in fase esecutiva; le eccezioni procedurali sono interpretate restrittivamente.
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