Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (marijuana e hashish). Due motivi: 1) censura sulla motivazione circa la qualificazione del Caliò come partecipe del sodalizio e sulla presunta inesistenza di elementi per ritenere che avesse ceduto droga a un altro indagato (difetto di logica e valutazione delle prove); 2) mancata valutazione concreta e attuale del pericolo di reiterazione e inadeguatezza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari (controllo di logicità e correttezza giuridica, non riesame libero delle prove) e ha confermato l'interpretazione secondo cui la partecipazione all'associazione può ricavarsi da un rapporto di approvvigionamento continuativo e economicamente rilevante, non necessariamente esclusivo. Applicando tali principi, ha ritenuto che le intercettazioni e gli elementi acquisiti dimostrassero il ruolo continuativo e redditizio di Caliò nel sodalizio, e la rilevanza della sua assenza per gli introiti del gruppo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguatamente valutata la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, richiamando la natura di reato permanente e la pervicacia del ricorrente nel proseguire l'attività criminale; pertanto la custodia cautelare è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha applicato il principio che la partecipazione può desumersi da un rapporto di fornitura continuo e economicamente rilevante.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Riguarda il delitto di detenzione e cessione di stupefacenti; contestato (capo 4) per singole cessioni valutate alla luce del contesto associativo.
art. 606 cod. proc. pen., lett. c) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sui motivi di motivazione nel giudizio cautelare.
art. 125, 273, 291, 292, 299 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al corretto uso delle norme procedurali e probatorie nel giudizio sulle misure cautelari; la Corte ha verificato la logicità e la coerenza delle ragioni del giudice di merito.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia valutato adeguatamente l'attualità e la concretezza del rischio di recidiva.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al vizio di motivazione dedotto dal ricorrente; la Corte ha precisato i limiti del controllo di legittimità sulle motivazioni del tribunale del riesame.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: il giudice di legittimità verifica la logica e la correttezza giuridica della motivazione, non rivaluta liberamente le prove già esaminate dal giudice di merito.
- La qualificazione di 'partecipe' a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può fondarsi su un rapporto di fornitura continuativo e economicamente rilevante, anche se non esclusivo: occorre dimostrare coscienza e volontà di contribuire stabilmente al programma criminoso.
- Elementi utili a provare la partecipazione includono intercettazioni che mostrino integrazione nei programmi del gruppo, contatti frequenti con i vertici e la rilevanza economica delle cessioni (incidenza sugli introiti dell'organizzazione).
- Per giustificare la custodia cautelare è necessario dimostrare il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato; la natura permanente del reato e la pervicacia del condotto sono fattori aggravanti che favoriscono la conferma della misura.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe concentrare le censure sulla episodicità delle condotte, sull'assenza di continuità e rilevanza economica nelle forniture, e proporre misure alternative concrete e controllabili (es. braccialetto elettronico) con elementi probatori che ne dimostrino l'idoneità.
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