Cassazione Penale, Ordinanza n. 05641/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, contestava la determinazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato l'aumento facendo riferimento, per il reato di evasione, alla limitata durata dell'allontanamento dal domicilio, e, per il reato di cessione di sostanza stupefacente, al basso dato ponderale della sostanza, temperato dalla sua particolare pericolosità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio era congrua e non manifestamente illogica, oltre che conforme al principio per cui, in tema di reato continuato, l'aumento di pena deve essere calcolato e motivato separatamente per ciascun reato satellite. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiamato in relazione al reato continuato e alla necessità di determinare l'aumento di pena per ciascun reato satellite
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di reato continuato, il giudice che determini la pena complessiva deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, non essendo sufficiente un richiamo generico alla pluralità dei fatti.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è immune da censura quando dia conto, in modo specifico e non illogico, degli elementi di fatto rilevanti per ciascun reato satellite, come la durata dell'allontanamento nel reato di evasione o il dato ponderale e la pericolosità della sostanza nel reato stupefacente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto sia manifestamente infondato e non si ravvisino vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non possa escludersi un profilo di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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