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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32208/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per tre motivi: 1) nullità dell'ordinanza ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., e vizio di motivazione per non aver considerato la memoria difensiva depositata via PEC il 24/09/2021 prima dell'udienza camerale; 2) violazione del principio di certezza del diritto perché la pena sospesa applicata con la sentenza del Tribunale di Rimini del 4/7/2012 sarebbe già stata dichiarata estinta con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13/3/2019 ai sensi dell'art. 445 c.p.p., e tale estinzione sarebbe irretrattabile; 3) errata applicazione dell'art. 168 c.p., sostenendo che la sospensione relativa alla sentenza del Tribunale di Firenze del 29/3/2013 sarebbe già stata implicitamente revocata dal giudice della cognizione con la sentenza del 12/2/2018 che aveva disposto la continuazione e determinato una pena complessiva non condizionalmente sospesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendo che la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. produce effetti definitivi e irrimediabili anche se successivamente emerge una condanna per altro delitto commesso entro il quinquennio. Per effetto di ciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale relativa alla sentenza del Tribunale di Rimini del 4/7/2012. Il primo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato interesse (il ricorrente riconosceva che la sospensione era già stata revocata da altro provvedimento, quindi nessun vantaggio dall'accoglimento).

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità dell'ordinanza per presunta omissione nel considerare documenti difensivi presentati tempestivamente prima dell'udienza camerale

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte come causa di estinzione del reato che produce effetti definitivi e irretrattabili: una volta dichiarata l'estinzione non è possibile revocare gli effetti favorevoli anche se emerge una successiva condanna per delitto commesso nel quinquennio

  • art. 444, cod. proc. pen.

    Citato nel contesto del fatto che la pena era stata applicata ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento); rilevanza collegata alla successiva dichiarazione di estinzione

  • art. 168, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma cui si sarebbe attenuto il giudice della cognizione nel disporre la continuazione; la Corte non ha deciso nel merito su questo punto perché il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancanza di interesse

Massime di principio

  • Una dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. ha carattere definitivo e impedisce la revoca degli effetti favorevoli anche se successivamente emerge una condanna per altro delitto commesso entro il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza.
  • Se la sospensione condizionale della pena è già stata dichiarata estinta con un provvedimento definitivo, il giudice dell'esecuzione non può validamente revocarne gli effetti sulla base di successivi accertamenti di colpevolezza.
  • Le censure per omissione di considerazione di atti difensivi depositati prima dell'udienza possono costituire motivo di nullità, ma tale questione può risultare assorbita se sussiste una causa che giustifica l'annullamento comunque (es. estinzione già dichiarata).
  • Un motivo è inammissibile per carenza di interesse quando l'evento dedotto dal ricorrente (es. revoca già avvenuta per altra via) rende inutile l'accoglimento della censura rispetto allo status processuale concreto.
  • In situazioni analoghe verificare sempre la presenza di provvedimenti precedenti che hanno già prodotto effetti definitivi (es. ordinanze di estinzione) prima di contestare una revoca di sospensione: tali provvedimenti sono determinanti per la sorte del ricorso.

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