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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29928/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato impugnava la conferma della condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al requisito dell'abitualità e alla qualificazione della condotta come maltrattamenti: sosteneva che le condotte erano occasionali e che, nel periodo contestato (marzo-ottobre 2023), la convivenza era ormai cessata, per cui i fatti non potevano rientrare nell'art. 572 c.p.; contestava inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e richiamava l'art. 20-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato sul profilo della sussistenza degli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia. Ha ritenuto errata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva qualificato le condotte poste in essere dopo la cessazione della convivenza come maltrattamenti ai sensi dell'art. 572 c.p. La Corte ha richiamato il principio di legalità e il divieto di analogia in malam partem sancito anche dalla Corte costituzionale (sent. n.98/2021), affermando che il concetto di "convivenza" ai fini dell'art. 572 c.p. va inteso in senso ristretto e richiede una relazione affettiva stabile e una condivisa dimensione di vita materiale e spirituale. Ne consegue che le condotte successive alla cessazione della stabile convivenza devono essere valutate, se del caso, alla stregua dell'art. 612-bis c.p. (atti persecutori). Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; gli altri motivi dedotti sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    La Corte interpreta il concetto di "convivenza" in senso restrittivo: va ricondotta a una relazione affettiva stabile e a una duratura comunanza di vita materiale e spirituale. Non può essere estesa per analogia a situazioni di mera coabitazione o a rapporti affettivi non consolidati.

  • art. 612-bis cod. pen.

    È la norma più idonea a qualificare le condotte reiterate e moleste poste in essere dopo la cessazione della convivenza: in tali casi i fatti possono rientrare nell'ipotesi di atti persecutori, anche nell'aggravante prevista per la relazione affettiva.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma non esaminato in diritto dalla Corte di Cassazione, essendo la questione principale (qualificazione del fatto) risolta favorevolmente al ricorrente e assorbente rispetto agli altri motivi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata per la sintetica indicazione dei motivi di ricorso; non incide sulla valutazione sostanziale qui compiuta.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato attraverso la giurisprudenza costituzionale per affermare il principio di tassatività delle norme penali e il divieto di interpretazione analogica in peius (analogia in malam partem).

  • Corte costituzionale, sent. n. 98 del 2021

    La sentenza è richiamata dalla Cassazione per sottolineare il rischio di violazione del principio di legalità quando si estende la nozione di "convivenza" oltre il suo significato ordinario, giustificando quindi una lettura restrittiva dell'art. 572 c.p.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della pronuncia costituzionale per i profili processuali relativi ai poteri del giudice; non è centrale nella decisione sostanziale ma utile al richiamo sul rispetto del principio di legalità.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali: la sentenza ricorda l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è necessario dimostrare una "convivenza" intesa come relazione affettiva stabile e una duratura condivisione della vita materiale e spirituale: la mera cessazione della convivenza preclude in genere questa qualificazione.
  • Le condotte moleste poste in essere dopo la fine della convivenza vanno valutate principalmente alla luce dell'art. 612-bis c.p. (atti persecutori); valutare attentamente quale reato sia più aderente ai fatti cronologicamente distinti.
  • Non è consentito ricorrere all'interpretazione analogica in senso peggiorativo per estendere la portata di una fattispecie penale: il principio di legalità (art. 25 Cost.) impone un'interpretazione rigorosa delle incriminazioni penali.
  • Nel processo bisogna separare i periodi fattuali (es. convivenza vs. post-convivenza) e, se necessario, riformulare o articolare i capi di imputazione in modo coerente con i fatti emersi durante le indagini e il giudizio.
  • Quando si impugna una decisione giudiziaria su questioni di qualificazione giuridica dei fatti, è efficace contestare la ricostruzione della convivenza/abitualità e richiamare il divieto di analogia in malam partem; ciò può portare all'annullamento e al rinvio per un nuovo esame.
  • In presenza di condotte post-separazione, valutare la prova dell'"abitualità" e degli elementi oggettivi di stabilità della relazione: la mancanza di tali elementi favorisce la riclassificazione in termini di stalking/atti persecutori.
  • Ricordare che questioni accessorie (es. concessione di attenuanti, art. 20-bis) possono rimanere assorbite se il giudice di legittimità risolve in via favorevole il motivo centrale di annullamento.

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