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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2843/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestando quattro profili: 1) violazione dell'art. 268 c.p.p. e vizio di motivazione per mancato accesso alle intercettazioni audio-video (istanza depositata tramite portale di deposito atti penali ritenuta non ammessa); 2) mancata e insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p.; 3) erronea valutazione del pericolo di reiterazione della condotta, stante lo stop dell'attivita' dei presunti fornitori (fratelli Luciani) e la presunta impossibilita' di reiterare il reato; 4) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalita' nella scelta della misura cautelare, con richiesta di misura meno gravosa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile il deposito dell'istanza di accesso alle intercettazioni tramite il portale del processo penale telematico, poiche' la disciplina emergenziale (d.l. 28/10/2020, n. 137 e successive modifiche) e il DM 13/1/2021 delimitano tassativamente gli atti ammissibili sul portale; per gli altri atti era necessario il deposito materiale o l'invio tramite PEC. Secondo motivo: aspecifico e dunque infondato, perche' il ricorrente non ha indicato in quali punti specifici la motivazione fosse carente. Terzo motivo: infondato; il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata e elementi a sostegno dell'attualita' e concretezza del rischio di reiterazione (i rapporti tra l'indagato e i Luciani non si erano interrotti, la sospensione dell'impiego era dovuta all'attenzione degli inquirenti). La circostanza del sequestro di droga presso altro familiare non e' dirimente, essendoci comunque plurimi elementi a sostegno della misura. Quarto motivo: inammissibile per sopravvenuta perdita di interesse, dato che l'indagato e' stato successivamente posto agli arresti domiciliari. Conseguentemente, il ricorso e' rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che incrimina detenzione e spaccio di stupefacenti; la contestazione principale riguarda la cooperazione nell'attivita' di spaccio.

  • Codice di procedura penale

    Disposizione sul deposito e visione di atti e intercettazioni: il ricorso lamentava violazione per mancato accesso, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il deposito telematico dell'istanza, non la violazione sostanziale del diritto di difesa.

  • Codice di procedura penale

    art. 292, comma 2, lett. c-bis)

    Prevede le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) che devono essere adeguatamente motivate; la Corte ha ritenuto la contestazione aspecifica quando non individua quale passaggio motivazionale sia omesso.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 24 e disposizioni sulla procedura telematica

    La disciplina emergenziale ha indicato tassativamente quali atti potevano essere depositati tramite il portale telematico; atti diversi dovevano seguire le modalità ordinarie (deposito materiale o PEC).

  • Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021

    Ha ampliato ma comunque definito limitatamente le categorie di atti penali depositabili telematicamente (opposizioni all'archiviazione, denunce ex art. 333, querele ex art. 336, nomina/rinuncia difensore, ecc.); atti non previsti restano esclusi dall'uso del portale.

  • Codice di procedura penale

    Riferimento alle tipologie di atti che possono essere indicate per il deposito telematico nella disciplina emergenziale; il DM e la normativa di conversione hanno specificato e limitato ulteriormente tali ipotesi.

Massime di principio

  • Per richiedere accesso a intercettazioni o atti non espressamente previsti per il deposito telematico, usare le modalità ordinarie (presentazione materiale o invio PEC); il deposito tramite portale per atti non autorizzati puo' essere dichiarato inammissibile.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari, le censure sulla motivazione devono essere puntuali: indicare esattamente quali passaggi motivazionali si ritengono carenti o omessi, altrimenti il motivo puo' essere dichiarato aspecifico e respinto.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione e' complessiva e si basa su piu' elementi (rapporti con i fornitori, modus operandi, circostanze investigative); la mera interruzione apparente dell'attivita' non e' sufficiente se emergono elementi che i rapporti non si siano realmente interrotti o siano stati sospesi solo per evitare l'attenzione degli inquirenti.
  • La disponibilita' di elementi relativi a terzi (es. sequestri presso familiari) va valutata nel contesto: possono essere elementi integrativi ma non sempre dirimenti se esistono altri indici a sostegno della misura.
  • Se nel frattempo sopravvengono fatti che rendono superflua la decisione (es. trasformazione della custodia in carcere in arresti domiciliari), il motivo che impugna l'adeguatezza della misura puo' diventare inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
  • In sede cautelare e impugnatoria, osservare scrupolosamente le regole procedurali e i canali di deposito garantisce che le istanze siano ricevibili e valutate; errori formali sul canale di deposito possono pregiudicare la posizione del difensore anche quando la richiesta sia fondata.

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