Cassazione Civile, Ordinanza n. 27831/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare nei confronti di un geometra, al quale era stata applicata la sospensione dall'esercizio professionale per 90 giorni per mancato versamento dei contributi dovuti alla Cassa italiana di previdenza dei geometri. Il professionista aveva proposto opposizione avverso la delibera del Consiglio di disciplina, ma il Consiglio nazionale dei geometri ha dichiarato improcedibile l'opposizione ritenendo decisivo che non fosse stata impugnata la successiva decisione con cui era stata respinta l'istanza di annullamento in autotutela della sanzione, oltre a osservare che la regolarizzazione dei pagamenti non avrebbe fatto venir meno l'illecito disciplinare. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e illogicità della motivazione, sostenendo che il provvedimento realmente lesivo fosse la sospensione originaria e non il diniego di autotutela; con il secondo ha denunciato ancora l'art. 132, n. 4, c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui il pagamento tardivo non avrebbe eliminato l'illecito disciplinare e lamentando l'omessa pronuncia sulle questioni di nullità del procedimento sanzionatorio, asseritamente pregiudiziali rispetto al merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'impugnazione era stata espressamente proposta soltanto contro il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, senza evocare i soggetti effettivamente legittimati a contraddire nel giudizio di legittimità, ossia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e il Collegio dei geometri destinatario formale del ricorso. Poiché il Consiglio nazionale è l'organo che ha deciso l'impugnazione amministrativa ma non è parte del giudizio di cassazione, la mancata corretta evocazione di almeno uno dei litisconsorti ha impedito ogni integrazione del contraddittorio. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro di censura della motivazione; la Corte non entra nel merito delle doglianze perché il ricorso è inammissibile per difetto di corretta evocazione delle parti necessarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato eventualmente dovuto.
Cass. s.u. 4209/1982
È citata per affermare che, in mancanza della corretta evocazione di almeno uno dei litisconsorti, non può disporsi la chiamata delle parti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio.
Cass. 2233/2012
Richiamata nello stesso senso sul difetto di corretta instaurazione del contraddittorio.
Cass. 28114/2018
Richiamata nello stesso senso sul difetto di corretta instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere indirizzato nei confronti dei soggetti che sono effettivamente legittimati a contraddire; l'erronea evocazione del solo organo che ha pronunciato la decisione impugnata, se non parte del giudizio di legittimità, determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando l'impugnazione non rechi correttamente in giudizio almeno uno dei litisconsorti necessari, non è consentito alla Corte integrare d'ufficio il contraddittorio mediante chiamata delle parti non evocate.
- Le censure di merito o di motivazione restano assorbite se il ricorso è affetto da un vizio processuale originario che impedisce l'esame della controversia.
- In presenza di inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite; resta ferma, se dovuta, la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
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