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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07626/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione, contestando la motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, sostenendo l'irrilevanza o la non decisività delle circostanze dell'allontanamento. Ha inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano connotati da genericità, in quanto non si confrontavano con la puntuale motivazione della decisione impugnata e con l'orientamento consolidato secondo cui integra evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento. Ha altresì ritenuto generico il motivo sulle attenuanti, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato l'abuso dei permessi di cui l'imputato beneficiava.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione è integrato da qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari; non rilevano la durata dell'allontanamento, la distanza dello spostamento né i motivi soggettivi dell'agente, ove l'uscita eluda la vigilanza custodiale.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di evasione dagli arresti domiciliari, ogni allontanamento dal luogo di custodia effettuato senza autorizzazione integra il reato, senza che assumano rilievo la breve durata, la limitata distanza o le ragioni addotte dall'agente.
  • La verifica della sussistenza del reato di evasione deve concentrarsi sull'assenza di autorizzazione e sulla oggettiva elusione della vigilanza custodiale, non su valutazioni di merito circa l'opportunità dell'uscita.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a formule generiche o a contestazioni apodittiche, senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo con doglianze specifiche e pertinenti, non essendo sufficiente opporre una diversa lettura dei fatti ove la motivazione valorizzi elementi come l'abuso dei benefici concessi.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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