Cassazione Penale, Sentenza n. 640/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen. con contestazione della qualificazione del Galotta come "organizzatore" dell'associazione a delinquere (si eccepisce assenza di dolo specifico, possibile riconduzione al mero concorso nei reati e impossibilità di desumere delitti scopo non contestati; il ruolo di organizzatore sarebbe dedotto in modo insufficiente dalle forniture limitate e dalle intercettazioni); 2) carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero una riproposizione di questioni di merito e una valutazione alternativa delle prove, vietata in sede di legittimità. I giudici hanno confermato che le decisioni di merito (GUP e Corte d'appello) avevano esaminato compiutamente gli elementi probatori e motivato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., riconoscendo al Galotta il ruolo di promotore/organizzatore sulla base del sistema di società cartiere, false fatturazioni, contatti esteri, intercettazioni e meccanismo dei bonifici incrociati. Sono state ritenute pertinenti anche le prospettate condotte di falsità in registri (art. 484 cod. pen.) come parte del programma criminoso. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono state dichiarate generiche e quindi inammissibili. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha confermato che la partecipazione all'associazione a delinquere e il ruolo di organizzatore possono essere accertati anche senza la prova specifica di tutti i delitti-fine: è sufficiente l'esistenza di un sistema organizzato (società cartiere, false fatturazioni, contatti esteri, meccanismi di occultamento) che dimostri l'affectio societatis e la volontà di perseguire finalità illecite.
Richiamato quale esempio di delitti funzionali al programma criminoso dell'associazione (falsità in registri) che la corte territoriale ha ritenuto ricollegabili al ruolo di regia del ricorrente e alle attività di occultamento contabile e fiscale.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Cassazione, Sez. II, sent. n. 9106 del 12/02/2021 (Rv. 280747)
sent. n. 9106 del 12/02/2021
Principio richiamato secondo cui sono inammissibili i motivi che si limitano ad attaccare la persuasività, l'adeguatezza o la maggiore o minore convinzione che i giudici di merito hanno tratto dalle prove, cioè ogni censura che implichi una rivalutazione non consentita del materiale probatorio in sede di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera rinnovazione della valutazione di merito: i motivi che chiedono una diversa ponderazione delle prove o che contestano la persuasività della motivazione sono inammissibili.
- Per l'accertamento della partecipazione a un'associazione a delinquere nella qualità di organizzatore non è indispensabile provare tutti i reati-fine: la corte può fondare la responsabilità sull'esistenza di un sistema organizzato e stabile (società cartiere, false fatturazioni, schemi di pagamento) che realizzi funzioni di occultamento e distribuzione illecita.
- Elementi indiziari quali intercettazioni, riconducibilità di società cartiere al soggetto, false fatturazioni e bonifici incrociati, se valutati complessivamente, possono consentire di ricostruire l'affectio societatis e il ruolo direttivo/organizzativo.
- Le doglianze generiche sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti sono inammissibili: bisogna contestare in modo specifico e dimostrare l'errore nella ricostruzione dei fatti o nell'applicazione dei criteri di determinazione della pena.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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