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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17399/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che, nell'ambito di un procedimento ex art. 671 c.p.p., aveva accolto solo parzialmente la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili: aveva infatti riconosciuto l'unicità del disegno criminoso per i reati decisi con le sentenze indicate come sub 1) e 2), ma aveva respinto la domanda con riguardo ai fatti oggetto della sentenza sub 3). Con un unico motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo adeguato e logicamente coerente sulla mancanza di prova dell'originaria programmazione unitaria, valorizzando l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di una pianificazione comune; ha inoltre affermato che l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può fondarsi sul semplice dubbio, richiamando i principi sulla continuità e sul favor rei, ma solo su elementi positivi idonei a dimostrarla.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; nel caso concreto la Corte di appello l'aveva applicata solo ad alcune sentenze e non ai fatti della sentenza sub 3).

  • art. 81 c.p.

    Disposizione invocata dal ricorrente per sostenere l'unicità del disegno criminoso e quindi la continuazione tra i reati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata per denunciare erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, l'unicità del disegno criminoso deve essere dimostrata con elementi positivi e non può essere desunta dal solo dubbio o da una generica prospettazione difensiva.
  • La valutazione dell'esistenza del medesimo disegno criminoso è coerente quando il giudice valorizza indicatori come l'eterogeneità delle condotte, la distanza temporale tra i fatti e l'assenza di una pianificazione unitaria.
  • In sede di legittimità, il ricorso che si risolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice di merito, in presenza di motivazione congrua e non manifestamente illogica, è inammissibile.
  • Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato quanto al trattamento sanzionatorio e non può essere disposto in base a un semplice favor rei sganciato dalla prova dell'originario programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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