Sentenza n. 1465/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento di un'informazione interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva respinto l'istanza di aggiornamento dell'informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti della società. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 85 e 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, dell'art. 3 Cost. e dell'art. 654 c.p.p., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'interdittiva originaria fosse fondata sulla condanna definitiva del coniuge convivente della titolare per associazione mafiosa ed estorsione, determinando una presunzione automatica di pericolo infiltrativo, senza un concreto accertamento dell'attuale capacità del coniuge di influenzare la gestione societaria e della sua persistente intraneità alla criminalità organizzata. Ha inoltre invocato un decreto della Corte d'appello di Catanzaro del 2016, con cui era stata revocata una misura di prevenzione personale nei confronti del coniuge per insussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, sostenendo che tale elemento dimostrasse il venir meno del pericolo di infiltrazione e imponesse l'aggiornamento dell'informazione antimafia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in quanto rivolte sostanzialmente contro l'interdittiva originaria, le censure con cui la ricorrente contestava il mancato accertamento concreto del pericolo infiltrativo. Tale interdittiva era già stata ritenuta legittima dal TAR e confermata dal Consiglio di Stato, con conseguente definitività dell'accertamento. Il giudice ha inoltre rilevato che il Consiglio di Stato aveva già escluso che il richiamo all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e alla condanna del coniuge comportasse un'illegittima automatica applicazione della misura, avendo il provvedimento valutato il rischio infiltrativo sulla base della gravità della condanna. È stata invece ritenuta infondata la censura relativa alla mancanza di attualità del pericolo e al diniego di aggiornamento. Ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, l'aggiornamento presuppone il venir meno di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Il decreto della Corte d'appello richiamato dalla ricorrente non costituiva una sopravvenienza, poiché era anteriore all'interdittiva originaria; pertanto, non poteva giustificare il riesame o l'aggiornamento della misura. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
Il richiamo alla norma e alla condanna ostativa non rende automaticamente illegittima l'interdittiva quando il rischio infiltrativo sia stato concretamente valutato sulla base della gravità della condanna.
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dalla ricorrente in relazione ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, ma la sentenza non ne svolge un'autonoma interpretazione.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
L'aggiornamento dell'informazione antimafia presuppone il venir meno, successivamente all'adozione della misura, di circostanze rilevanti ai fini del pericolo infiltrativo; un elemento già esistente prima dell'interdittiva non costituisce sopravvenienza idonea a imporre il riesame.
art. 3 Cost.
La norma è richiamata tra i parametri della censura, senza un'autonoma valutazione nella motivazione.
La norma è richiamata tra i parametri della censura, senza un'autonoma interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- L'istanza di aggiornamento dell'informazione antimafia presuppone una sopravvenienza successiva all'interdittiva, consistente nel venir meno di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento del tentativo di infiltrazione mafiosa; un fatto o provvedimento già esistente prima dell'interdittiva non integra tale presupposto.
- Non è ammissibile utilizzare il giudizio contro il diniego di aggiornamento per rimettere in discussione la legittimità dell'interdittiva originaria quando quest'ultima sia stata già definitivamente accertata legittima con sentenza passata in giudicato.
- Il richiamo, nell'interdittiva, a una condanna rientrante tra quelle rilevanti ai fini antimafia non comporta di per sé un automatismo illegittimo, qualora il rischio infiltrativo sia stato valutato sulla base della gravità della condanna e delle circostanze del caso concreto.
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