Cassazione Penale, Ordinanza n. 23290/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo, con un primo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che tale questione non era stata previamente devoluta con l’atto di appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, in forza dell’art. 606, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava il vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive ex art. 53 l. 689/1981. La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato, perché il giudice di merito conserva un potere discrezionale da esercitare secondo i criteri dell’art. 133 c.p. e, se la scelta è adeguatamente motivata, essa non è censurabile in cassazione; nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso la conversione della pena valorizzando l’inidoneità del beneficio alla rieducazione del condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la doglianza relativa all’art. 131-bis c.p. era nuova rispetto all’appello e, quindi, preclusa in sede di legittimità; quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, ha ritenuto la motivazione della Corte di appello congrua e non sindacabile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente devoluta con l’appello; in difetto di richiesta, il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi.
La norma preclude la deduzione in cassazione di questioni non previamente devolute con l’atto di appello, a pena di inammissibilità.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito.
Il giudice deve applicare i criteri di commisurazione della pena e valutare, in tale quadro, l’opportunità della sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive.
Le modifiche introdotte non eliminano il potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione delle pene sostitutive.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specificamente dedotta nei gradi di merito e non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- Il giudice di merito non ha un obbligo ufficioso di esaminare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta difensiva.
- La valutazione sulla sostituzione della pena detentiva breve con pene sostitutive è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve motivare secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; una motivazione congrua non è censurabile in sede di legittimità.
- La scelta di non disporre la conversione della pena può essere sorretta anche da un giudizio di inidoneità del beneficio rispetto alla finalità rieducativa del condannato.
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