Cassazione Penale, Sentenza n. 51562/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione in forma "de plano" e senza contraddittorio. Denuncia nullità per violazione della legge processuale (art. 606 lett. c cod. proc. pen.) per la mancata previa convocazione delle parti e censura la motivazione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (perché non ha commesso il fatto) e non dichiarare l'estinzione per prescrizione ai sensi del comma 1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel primo motivo. Ha ritenuto illegittima la pronuncia predibattimentale di prescrizione resa de plano in sede di appello senza contraddittorio, in linea con la giurisprudenza di legittimità ma, soprattutto, con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 che tutela il diritto di difesa e l'effettività del contraddittorio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per la celebrazione del giudizio con pieno contraddittorio. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, che dovrà essere riproposto e dettagliato dal ricorrente al giudice di merito ove utile (per ottenere proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2).
Norme richiamate
Il comma 1 disciplina la declaratoria immediata di cause di non punibilità (compresa la prescrizione) ma la Corte precisa che la sua applicazione impone il rispetto del contraddittorio; il comma 2 disciplina il proscioglimento per non aver commesso il fatto e può portare a una pronuncia di merito più favorevole se il giudice dispone del necessario accertamento probatorio in contraddittorio.
art. 606 lett. c cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per nullità della sentenza e vizio di motivazione; la Corte lo ha ritenuto idoneo a censurare la pronuncia predibattimentale di proscioglimento per prescrizione.
art. 29‑quaterdecies d.lgs. 152/2006
Norma sostanziale che individua la contravvenzione per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado; rilevante per identificare il reato che poi è stato dichiarato estinto per prescrizione in appello.
art. 469 cod. proc. pen.; artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
La Corte richiama la giurisprudenza che esclude la possibilità di estendere la disciplina della pronuncia predibattimentale tipica del giudizio di primo grado al giudizio di appello, perché gli artt. 598, 599 e 601 non rinviano alla disciplina della pronuncia predibattimentale di proscioglimento.
art. 178 comma 1 lett. b) e c) e art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla nullità assoluta e insanabile delle pronunce che violano le garanzie fondamentali del processo (come la mancanza di contraddittorio nella pronuncia di proscioglimento de plano).
art. 568 comma 4 cod. proc. pen. e Corte Costituzionale, sent. n. 111 del 05/04/2022
La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di impugnare la sentenza di appello che abbia dichiarato de plano la prescrizione senza contraddittorio; ne consegue che l'interesse a impugnare sussiste e la tutela del contraddittorio prevale sull'effetto automatico della causa estintiva quando l'imputato chiede il giudizio collegiale.
artt. 24 e 111 Cost.
Principi costituzionali richiamati: diritto alla difesa (art. 24) e diritto al giusto processo e contraddittorio effettivo (art. 111). La Corte ha richiamato tali principi per affermare l'insussistenza di pronunce de plano che ledano tali diritti.
Massime di principio
- Una sentenza di appello che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione 'de plano' e senza contraddittorio è viziata e può essere annullata dalla Cassazione per violazione del diritto di difesa.
- La Corte Costituzionale (sent. n. 111/2022) ha stabilito che l'imputato ha interesse a impugnare la pronuncia predibattimentale di prescrizione, perché l'assenza di contraddittorio lede il giusto processo; pertanto il ricorso per cassazione è ammissibile in tali ipotesi.
- Se l'imputato, destinato a essere prosciolto per prescrizione emessa de plano in appello, dichiara di voler rinunciare alla prescrizione e chiede il confronto di merito, la Cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti all'appello per celebrarne il giudizio con pieno contraddittorio.
- Quando sussistono elementi che consentono di escludere la commissione del fatto, il giudice di appello, nel rispetto del contraddittorio, dovrebbe valutare l'applicabilità dell'art. 129, comma 2 (proscioglimento per non aver commesso il fatto) anziché limitarsi a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- In presenza di pronunce predibattimentali di proscioglimento per prescrizione, è strategico per la difesa far valere concretamente l'interesse a celebrare il giudizio di merito (ad es. rinunciando alla prescrizione) al fine di ottenere il riesame collegiale.
- Nel formulare impugnazioni è utile richiamare sia la normativa processuale sia le pronunce costituzionali e di legittimità che tutelano il contraddittorio e il diritto di difesa, poiché costituiscono base solida per chiedere l'annullamento e la rimessione per nuovo giudizio.
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