Cassazione Penale, Ordinanza n. 31655/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che ha definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per un furto aggravato, con pena concordata e applicata dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione la difesa ha censurato la determinazione della pena base e, in sostanza, la correttezza del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse illegale. La Corte verifica però l'ammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e osserva che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sono deducibili solo specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché i rilievi difensivi non rientrano in tali categorie e la pena base concordata è compresa nei limiti edittali del reato contestato, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che le doglianze della difesa non attenessero a profili deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non vi fosse pena illegale, poiché la pena base concordata rientrava nella cornice edittale del reato. La declaratoria di inammissibilità è stata adottata de plano, secondo il modello procedimentale previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti
delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena senza formalità, quindi de plano
indicato come norma incriminatrice del furto aggravato contestato
richiamato come circostanza aggravante applicata al furto contestato
usato come parametro per verificare che la pena base concordata rientrasse nella forbice edittale del furto semplice
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., vigente dal 3 agosto 2017
Sez. U, sentenza n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
richiamata per definire la nozione di pena illegale ab origine come pena di specie diversa da quella legale o quantificata fuori dai limiti edittali
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento il sindacato è fortemente limitato: sono deducibili soltanto i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La pena è illegale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento, solo se è diversa per specie da quella prevista dalla legge oppure se è determinata al di fuori dei limiti edittali; non basta una critica alla congruità o all'opportunità del trattamento sanzionatorio concordato.
- Se la censura difensiva investe la sola quantificazione della pena ma la pena concordata resta entro la forbice edittale del reato, il ricorso è inammissibile perché non deduce una pena illegale.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena può essere dichiarata de plano, senza formalità, quando il vizio dedotto non rientra tra quelli tassativamente ammessi.
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