Cassazione Civile, Ordinanza n. 32786/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di materiale per l'edilizia. Una società fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per Euro 10.066,11 a saldo di alcune forniture; la società ingiunta proponeva opposizione, ma il Tribunale la rigettava ritenendo provato il credito e infondate le contestazioni. La soccombente impugnava poi la decisione in appello, che veniva però respinto. In cassazione la stessa società proponeva sei motivi: i primi cinque tendevano, secondo la Corte, a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e a un nuovo esame del merito, censurando l'apprezzamento delle prove e la valutazione del rapporto contrattuale/prezzo; il sesto motivo investiva la regolazione delle spese e il raddoppio del contributo unificato. La Corte rileva che i motivi non si confrontano con il consolidato orientamento sul limite del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove e al riesame del merito, e che la statuizione sulle spese segue la soccombenza mentre il raddoppio del contributo unificato consegue automaticamente al rigetto dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. La decisione si fonda sull'inammissibilità dei motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché, quanto alle spese, la censura non superava il criterio della soccombenza né la conseguenza automatica del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore; la Corte aderisce alla proposta di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti processuali ... per il raddoppio del versamento del contributo unificato
il raddoppio del contributo unificato è conseguenza automatica del rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di riesame del merito, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- I motivi di ricorso che si limitano a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio senza confrontarsi con la giurisprudenza consolidata sul limite del sindacato di legittimità sono inammissibili.
- La censura sulle spese è infondata quando il giudice di merito le ha liquidate secondo il criterio della soccombenza; il raddoppio del contributo unificato opera quale conseguenza automatica dell'esito sfavorevole dell'impugnazione, se ne ricorrono i presupposti.
- L'errore materiale nella descrizione di una fase del giudizio non incide sulla decisione quando dal contesto processuale risulta chiaramente quale parte abbia proposto il gravame effettivo.
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