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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09479/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata, condannandola al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha invece rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, rilevando che la sua memoria si era limitata a insistere nelle precedenti conclusioni senza svolgere un'effettiva attività difensiva utile alla decisione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. La doglianza è stata ritenuta dalla Corte di cassazione meramente rivalutativa, perché mirava a ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze processuali già esaminate in appello e, comunque, manifestamente infondata. La Corte territoriale aveva infatti motivato il diniego richiamando la gravità e l'intensità del dolo, la reiterazione nel reato sintomatica di recidiva e l'assenza di resipiscenza. La parte civile ha depositato memoria e conclusioni, con richiesta di liquidazione delle spese, ma la memoria si limitava a insistere nelle conclusioni già formulate.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono essere richiamati dal giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando gli elementi ritenuti preponderanti, purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto delle ragioni della decisione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto del giudice di merito; in cassazione il diniego è sindacabile solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sia coerente e dia conto degli elementi ritenuti ostativi.
  • La doglianza che si limiti a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità se non denuncia vizi effettivi della motivazione.
  • Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare negativamente la gravità del dolo, la reiterazione del comportamento e la mancanza di resipiscenza.
  • Nel giudizio di legittimità, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se svolge un'effettiva attività difensiva nel contraddittorio cartolare, offrendo un contributo utile alla decisione; la mera insistenza nelle conclusioni non basta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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